Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Titolo IV
RUOLO REGIONALE
Art. 17
Soggetti aventi diritto alla iscrizione nel ruolo regionale
Possono richiedere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, i cittadini italiani e gli stranieri che risiedono in Emilia - Romagna e non abbiano diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ad alcun titolo.
Possono altresì chiedere l'iscrizione nel ruolo i cittadini italiani e gli stranieri iscritti nello speciale schedario di un Comune della regione Emilia - Romagna, previsto dall'art. 28 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Sito esterno, approvato con DPR 31 gennaio 1958, n. 136 Sito esterno, i quali non abbiano diritto ad alcun titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.
Quando il soggetto da assistere sia minore, interdetto o inabilitato, può chiedere l'iscrizione nel ruolo il suo rappresentante legale.
E' data altresì facoltà di chiedere l'iscrizione nel ruolo a chi è tenuto a prestare gli alimenti, a norma dell'art. 433 del codice civile.
Art. 18
Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione deve indicare:
a) le generalità del richiedente:
b) le generalità del beneficiario, ed il titolo che legittima il richiedente a presentarla quando l'iscrizione sia richiesta a norma dell'art. 17, terzo e quarto comma;
c) l'eventuale data di cessazione del diritto all'assistenza ospedaliera ad altro titolo, quando sia richiesta l'iscrizione a decorrere dalla data immediatamente successiva, come previsto dall'art. 21, primo e secondo comma;
d) la professione, o la condizione non professionale, del richiedente e del beneficiario;
e) l'espressa dichiarazione di assumersi l'obbligo di corrispondere la quota capitaria annua, nella misura determinata a norma di legge.
Alla domanda devono essere allegati i certificati di residenza del richiedente e del beneficiario, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, quando la iscrizione sia richiesta da un soggetto di cui all'art. 17, primo comma.
E' ammessa la presentazione di una unica domanda per più beneficiari, quando questi appartengano ad un unico nucleo familiare.
L'ufficio competente a ricevere la domanda rilascia ai richiedenti, la cui domanda sia ammessa, una attestazione. Detta attestazione è idonea a comprovare il diritto all'assistenza, a norma dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 19
Ruolo regionale
Il ruolo regionale è compilato e posto in riscossione su base comunale.
Nei ruoli di ciascun Comune sono iscritte le partite risultanti a carico di coloro che vi risiedono, e dei residenti all'estero iscritti nello schedario della popolazione temporanea dello stesso Comune.
Quando, successivamente alla richiesta di iscrizione, trasferisca la propria residenza in altro Comune, l'interessato ha diritto di ottenere, a richiesta, che nei ruoli da compilare successivamente la propria partita sia iscritta in quelli del Comune di nuova residenza.
Art. 20
Albi comunali degli aventi diritto
Sono istituiti gli albi di coloro che, per effetto dell'iscrizione a ruolo della quota capitaria a norma di legge, beneficiano del diritto all'assistenza ospedaliera.
Detti albi sono compilati e aggiornati su base comunale.
Negli albi di ciascun Comune sono iscritti i cittadini che beneficiano del diritto all'assistenza per effetto dell'iscrizione delle rispettive quote capitarie nel ruolo dello stesso Comune. Gli albi contengono l'indicazione:
a) delle generalità e della residenza del beneficiario;
b) della decorrenza del diritto all'assistenza ospedaliera;
c) degli estremi dei ruoli in cui è iscritta la relativa partita, nonchè degli importi posti in riscossione con ciascun ruolo;
d) delle generalità di coloro che abbiano eventualmente assunto l'obbligo di pagare, per conto del beneficiario, ai sensi dell'art. 17, terzo e quarto comma, e del titolo in virtù del quale hanno provveduto per conto di altri.
Quando l'iscrizione sia richiesta a norma dell' art. 17, terzo e quarto comma, e il Comune di residenza del beneficiario sia diverso da quello del richiedente, l'ufficio che riceve la domanda segnala al Comune di residenza del beneficiario l'avvenuta iscrizione dello stesso negli albi di cui al presente articolo, la decorrenza del diritto all'assistenza nonchè le proroghe e le cancellazioni che siano successivamente disposte.
Art. 21
Decorrenza del diritto all'assistenza.
Decorrenza e durata dell'obbligo di corrispondere la quota capitaria
L'assistenza ospedaliera è erogata a decorrere dalla data della presentazione della domanda di iscrizione, oppure da quella - posteriore - immediatamente successiva alla data di cessazione del diritto all'assistenza ad altro titolo, salvo quanto dispone il comma seguente.
Entro il termine di un anno dalla data in cui sia cessato il proprio diritto, colui che abbia avuto diritto all'assistenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
lett. a), può chiedere l'iscrizione nel ruolo con effetto retroattivo, per sè e per i familiari che abbiano avuto diritto all'assistenza in virtù del cessato rapporto assicurativo. In tal caso il diritto all'assistenza decorre dalla data immediatamente successiva a quella di cessazione del diritto precedentemente goduto.
Fino al compimento del primo mese, il neonato ha diritto di fruire dell'assistenza ospedaliera, quando risulti iscritto nell'albo regionale il padre, o chi esercita la patria potestà o il tutore.
L'iscrizione a ruolo comporta il pagamento della quota capitaria annua per un periodo minimo di tre anni, salvo quanto dispone l'art. 23.
L'obbligo del pagamento della quota capitaria decorre dalla data dalla quale è riconosciuto il diritto all'assistenza, anche nel caso di iscrizione con effetto retroattivo, ai sensi del secondo comma.
Art. 22
Determinazione delle somme da iscrivere a ruolo
In applicazione dell'art. 13, primo e quarto comma, del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, entro il 15 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 1976, la Giunta regionale determina l'importo della quota capitaria annua afferente all'anno in corso.
Qualora entro tale data non sia stato possibile determinare l'ammontare della spesa media annua per l'anno precedente, la Giunta può provvedere, tenendo conto dell'importo a ruolo per l'anno precedente, maggiorato dell'incremento del costo della vita verificatosi nel corso dello stesso anno, risultante dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica( ISTAT).
L'importo ridotto di cui al quarto comma dell' art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, si applica anche ai familiari a carico dei lavoratori stagionali all'estero.
Art. 23
Durata dell'iscrizione a ruolo - Cancellazioni - Sgravi e rimborsi
L'iscrizione a ruolo è tacitamente mantenuta di triennio in triennio, salvo che non sia presentata la richiesta di cancellazione entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui deve essere posta in riscossione l'ultima partita annuale.
E' ammessa la cancellazione anticipata dai ruoli, a richiesta di chi vi abbia interesse:
a) quando il beneficiario acquisti titolo a fruire di forme di assicurazione contro le malattie gestite da enti, casse mutue e organismi tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno;
b) quando il beneficiario dimostri di versare in condizioni di non abbienza, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, già riconosciute con formale provvedimento del Comune;
c) quando il beneficiario abbia trasferito la propria residenza all'estero.
E' altresì disposta la cancellazione dai ruoli, anche d' ufficio, in caso di morte del beneficiario.
La richiesta dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione può essere contestuale alla domanda di cancellazione dal ruolo.
Ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione decorrono dal mese successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo, ovvero della morte del beneficiario, quando chi vi abbia interesse richieda la cancellazione nel termine di un anno dal verificarsi dell'evento che lo giustifica.
Se la domanda di sgravio o rimborso è presentata tardivamente, gli effetti decorrono dal mese successivo a quello della presentazione.
Il provvedimento che accoglie la domanda dispone anche in ordine al rimborso delle rate già pagate, ed allo sgravio di quelle in riscossione, ma non ancora scadute nè pagate. Gli oneri relativi agli sgravi ed ai rimborsi sono a carico del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 24
Rapporti con le esattorie
I rapporti fra la Regione e le esattorie sono disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno. Dette convenzioni devono altresì contenere l'indicazione dei criteri di massima e dei principi cui devono essere ispirati i rapporti fra le esattorie e i Comuni delegati alla compilazione dei ruoli.
Le convenzioni di cui al comma precedente sono deliberate dalla Giunta regionale, previo parere sui relativi schemi della sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani( ANCI).

Espandi Indice