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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Titolo V
PRESTAZIONI OSPEDALIERE ALL'ESTERO IN CASI ECCEZIONALI
Art. 25
Richiesta di ammissione
La richiesta di ammissione al rimborso di cui all'art. 7 è indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed è corredata dagli atti idonei a comprovare il diritto all'assistenza ospedaliera, nonchè dalla documentazione medica che il richiedente ritenga utile, al fine di ottenerne l'accoglimento.
Di norma, la richiesta è presentata e l'ammissione al rimborso è disposta prima dell'effettuazione delle prestazioni, salva la successiva liquidazione, alla quale si provvede sulla base della documentazione giustificativa della spesa.
Art. 26
Primo esame dell'ammissibilità
La richiesta è sottoposta ad un primo esame, secondo le disposizioni dei commi seguenti.
Il Presidente della Giunta regionale affida l'esame delle richieste alla direzione sanitaria di un ente ospedaliero della regione, presso il quale siano istituiti divisioni, sezioni o servizi della medesima specialità della prestazione per la quale si richiede il ricovero all'estero o, in mancanza, di materia equivalente o affine o di materia generale che la comprenda.
La direzione sanitaria provvede all'esame della richiesta anche facendo eseguire i necessari accertamenti diagnostici dai servizi dipendenti dall'ente ospedaliero.
Quando, secondo il giudizio della direzione sanitaria cui è stato affidato l'esame della richiesta, le esigenze diagnostico - terapeutiche possono essere adeguatamente e tempestivamente soddisfatte presso luoghi di cura ubicati nel territorio nazionale, il Presidente della Giunta regionale ne dà comunicazione all'interessato restituendo la documentazione ed indicando gli ospedali, ovvero gli istituti, enti o case di cura private idonei a prestare l'assistenza ospedaliera.
Art. 27
Collegio medico
Contro la comunicazione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26, è ammessa opposizione, che deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza della comunicazione ovvero dalla data di notificazione della comunicazione stessa.
L'ammissibilità della richiesta è in tal caso esaminata da un collegio medico composto da un medico, designato dall'interessato contestualmente al ricorso in opposizione o, comunque, entro il termine indicato dal precedente comma, da un medico designato dalla direzione sanitaria alla quale, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 26, era stato affidato il primo esame della richiesta e da un primario ospedaliero o docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 129 Sito esterno, in servizio presso ospedali cliniche e istituti universitari di ricovero e cura della regione, esperto nella materia relativa alla prestazione richiesta, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Il collegio medico è presieduto dal membro nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Il collegio medico può eseguire direttamente o fare seguire gli accertamenti diagnostici sul paziente che ritenga necessari od opportuni, avvalendosi anche dei servizi degli enti ospedalieri della regione.
Se il giudizio del collegio medico è negativo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 26, ultimo comma.
Al Presidente del collegio medico e al membro designato dalla direzione sanitaria è corrisposto un gettone di presenza di L.15.000 per ogni seduta, nonchè il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, per i docenti universitari e dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, per i sanitari ospedalieri.
Art. 28
Provvedimento di rimborso
Il provvedimento di rimborso compete alla Giunta regionale.
Non può essere disposto il rimborso se non sulla base del giudizio favorevole della direzione sanitaria ospedaliera, ai sensi dell'articolo 26, o del collegio medico, ai sensi dell'articolo 27.
L'ammontare della somma da rimborsare è determinato nella misura stabilita dall'art. 4.
In aggiunta all'importo di cui al terzo comma precedente, può essere accordata, in relazione alle condizioni economiche della famiglia del richiedente, una integrazione, fino ad un ammontare complessivo pari alla metà della spesa globale per cure, viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.
L'ammontare del rimborso, tenuto conto anche dell' integrazione di cui al quarto comma, non può comunque superare una cifra massima, che la Giunta regionale determina annualmente, in via generale e preventiva.
Art. 29
Delega all'Assessore alla Sanità
Il Presidente della Regione può delegare all'assessore regionale alla sanità le funzioni di propria competenza previste dalle norme del presente titolo.
Art. 30
Disposizione transitoria
Le disposizioni di cui al presente titolo V si applicano anche alle richieste di rimborso per prestazioni a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera che rientrino nella previsione dell'art. 7, primo comma, pervenute alla Regione a decorrere dall'1 gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

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