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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Titolo VI
REGIME DELLE CONVENZIONI
Art. 31
Principi e norme applicabili
La Giunta regionale, attendendosi alle direttive del Consiglio regionale emanate in base agli ultimi tre commi del punto 4 del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, stipula le convenzioni di cui al precedente articolo 1, secondo comma, per l'assistenza ospedaliera da erogare agli aventi diritto, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge e agli schemi di cui all'articolo 18, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno.
Non possono essere stipulate convenzioni con le case di cura private prive dei requisiti previsti dalle disposizioni del titolo VII della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno. In particolare, le case di cura:
a) devono avere un direttore sanitario responsabile, ai sensi dell'articolo 53 della suddetta legge;
b) devono essere dotate di locali, attrezzature e servizi conformi ai requisiti e alle norme tecniche costruttive di cui all'articolo 51 della stessa legge, nonchè secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, e tali da assicurare una adeguata assistenza sanitaria nel quadro delle direttive contenute nei piani o programmi regionali;
c) devono osservare norme sull'ordinamento dei servizi e del personale idonee a garantire un' assistenza efficace, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, nonchè il soddisfacente assolvimento degli impegni della convenzione, con riferimento anche ai contratti collettivi di lavoro.
Le convenzioni disciplinano le condizioni e le modalità per l'erogazione di prestazioni suppelementari di conforto ambientale.
Le convenzioni devono inoltre prevedere le modalità di comunicazione alla Regione dei dati amministrativi e sanitari concernenti l'accesso alle cure ospedaliere, nonchè quelle per la comunicazione all' ente gestore dell'assistenza alla malattia, nei casi previsti dall'articolo 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.
Art. 32
Successione della Regione nelle convenzioni vigenti
Fino alla stipulazione di nuove convenzioni, e comunque non oltre il 30 giugno 1975, la Regione Emilia - Romagna succede agli enti stipulanti nelle convenzioni di cui all'art. 18, terzo comma, del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, relativamente all'esercizio dei poteri e delle funzioni che concernono l'assistenza ospedaliera con onere a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, da erogare nei presidi ubicati in Emilia - Romagna e dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati, a coloro che risultano assistibili da parte dei singoli enti stipulanti.
La Giunta regionale determina per ciascuna convenzione in atto le modalità di successione della Regione, a partire dall'1 gennaio 1975, previa verifica della conformità a legge della convenzione stessa nel suo complesso, e delle clausole di cui si compone, con particolare riferimento alle branche che risultano classificate come convenzionabili.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a variare le convenzioni in atto, d' accordo con la parte contraente, quando ciò sia rispondente ad esigenze del servizio sanitario, e per assicurare uguali diritti di accesso a tutti gli aventi diritto.

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