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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Titolo VIII
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 50
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975:
a) quanto all'assistenza ospedaliera in forma diretta di cui all'art. 3, con i fondi stanziati sui capitoli 96200 e 96300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975;
b) quanto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta di cui all'art. 4, con quota - parte dei fondi di cui al capitolo 96500 dello stato di previsione medesimo;
c) quanto all'assistenza ai lavoratori all'estero ed ai marittimi di cui all'art. 5, con i fondi stanziati sul capitolo 96400;
d) quanto all'assistenza agli aventi diritto che si trovino all'estero di cui all'art. 6, con quota - parte dei fondi stanziati sul capitolo 96500;
e) quanto all'assistenza per prestazioni ospedaliere di carattere eccezionale all'estero di cui all'art. 7, con quota - parte dei fondi stanziati sul capitolo 96500;
f) quanto agli oneri per il personale assegnato dalla Regione agli Enti destinatari delle deleghe di cui agli articoli 33 e 34 della presente legge, ed, in generale, per le spese di funzionamento definite con le convenzioni triennali di cui al secondo comma dell'art. 38:
- con quota - parte dei fondi stanziati sul capitolo 96100, per quanto riguarda il personale comandato alla Regione in applicazione dell'art. 19 del DL 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno,
- con quota - parte dei fondi stanziati sui corrispondenti capitoli di spesa per il personale dipendente dalla Regione iscritti nel titolo I
- spese correnti - del bilancio regionale, per quanto riguarda il personale già dipendente dalla Regione Emilia - Romagna;
g) quanto agli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 36 della presente legge, con quota - parte dei fondi di cui al capitolo 96100;
h) quanto agli oneri per il personale temporaneamente comandato presso la Regione ai sensi dell' art. 48 della presente legge, con quota - parte dei fondi di cui al capitolo 96100;
i) quanto agli oneri per i rimborsi di cui all'articolo 23 della presente legge, con i fondi di cui ad un apposito capitolo di spesa da iscrivere come partita di giro nell'ambito dello stabilimento speciale " Gestione del fondo regionale ospedaliero ", in corrispondenza di una assegnazione di pari importo a carico del fondo nazionale ospedaliero, da iscrivere, come partita di giro, nello stato di previsione dell'entrata del medesimo stabilimento speciale.
I capitoli 96100, 96200, 96300, 96400 e 96500 sono iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 in un apposito stabilimento speciale del titolo IV - contabilità speciali, per importi proporzionati all'ammontare del fondo nazionale ospedaliero, tenuto conto delle esigenze delle varie forme di intervento.
Art. 51
Variazione di Bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni, in applicazione degli artt. 15 e 23 della presente legge.
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a)Variazioni in aumento:
Titolo VI contabilità speciali
Parte 3a Stabilimenti speciali
Rubrica 3a Gestione del Fondo Regionale Ospedaliero
Cap. 47200 Entrate derivanti dall'esercizio dell' azione di rivalsa nei casi di responsabilità civile di terzi( cni)
per memoria
Cap. 47800 Recupero dal Fondo Nazionale Ospedaliero delle somme rimborsate ai soggetti non aventi diritto alla assistenza ospedaliera gratuita iscritti nei ruoli regionali di cui all'art. 13 del DL 8- 7- 1974, n. 264 Sito esterno, per partite erroneamente iscritte a ruolo( cni) - (Partita di giro)
per memoria
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Titolo IV Contabilità speciali Parte 3a Stabilimenti speciali
Rubrica 3a Gestione del Fondo Regionale Ospedaliero
Cap.96800Somme rimborsate ai soggetti non aventi diritto alla assistenza ospedaliera gratuita iscritti nei ruoli regionali di cui all'art. 13 del DL 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, per partite erroneamente iscritte a ruolo( cni) - (Partita di giro)
per memoria
Il capitolo 96800 dello stato di previsione della spesa è iscritto nell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
Art. 52
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

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