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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Titolo VII
DELEGA DI FUNZIONI - RAPPORTI FRA ENTI LOCALI
Art. 33
Delega delle funzioni relative all'autorizzazione di cui agli artt. 9 e 11, e delle funzioni di vigilanza e controllo sanitario concernenti il ricovero in presidi non dipendenti da enti ospedalieri
Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni regionali al ricovero o delle convalide, previste dagli articoli 9 e 11, sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i Comuni di residenza degli aventi diritto di cui si richiede il ricovero. Gli enti delegatari provvedono alle valutazioni e agli accertamenti di natura amministrativa e sanitaria ai quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma agli aventi diritto che risiedono in altre regioni e intendano ricoverarsi in regime di assistenza diretta in presidi ubicati in Emilia - Romagna e dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i Comuni nel cui territorio sono ubicati i presidi presso i quali deve avvenire il ricovero.
Nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dei commi precedenti, è comunque fatto obbligo agli enti delegatari di provvedere ad un riscontro sanitario, in relazione a ogni autorizzazione al ricovero presso istituti, enti e case di cura private convenzionati e non convenzionati.
Le funzioni concernenti l'attività di vigilanza e controllo conseguente ai ricoveri presso istituti, enti e case di cura private, da esercitare nel luogo di degenza, ivi comprese l'autorizzazione alla proroga del ricovero e la revoca dell'autorizzazione, sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i Comuni nel cui territorio sono ubicati i presidi presso i quali è avvenuto il ricovero.
Art. 34
Delega di funzioni di natura contabile conseguenti al ricovero in presidi non dipendenti da enti ospedalieri
Le funzioni concernenti adempimenti contabili conseguenti al ricovero presso istituti, enti e case di cura private sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i Comuni dell'Emilia - Romagna:
a) nel cui territorio sono ubicati i presidi degli istituti, enti e case di cura private, quando trattasi di ricoveri in regime di assistenza diretta;
b) di residenza degli aventi diritto di cui è stato autorizzato il ricovero, quando trattasi di ricoveri in regime di assistenza indiretta, ivi compresi i ricoveri in situazioni di emergenza ai sensi dell' articolo 9, commi quinto e sesto.
Le funzioni delegate a norma del presente articolo riguardano tutti i compiti di verifica e riscontro preliminari alla liquidazione, nonchè l'emanazione del provvedimento di liquidazione della spesa all'istituto, ente o casa di cura convenzionato, o del rimborso all'avente diritto ammesso a fruire dell'assistenza indiretta. Compete agli organi regionali la emissione del mandato di pagamento.
Art. 35
Utilizzazione di uffici
Nel caso in cui un Comune non si sia associato in un consorzio per i servizi sanitari e sociali, per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 33 e 34 la Regione si avvale degli uffici dello stesso Comune.
Art. 36
Delega delle funzioni concernenti il ruolo regionale e gli albi comunali di cui al titolo IV
Tutte le funzioni concernenti la formazione del ruolo regionale, nonchè la tenuta e l'aggiornamento degli albi comunali, ai sensi delle norme di cui al Titolo IV della presente legge, sono delegate ai Comuni dell'Emilia - Romagna di residenza del richiedente, o nei quali ha la propria temporanea dimora il residente all'estero che chieda l'iscrizione a norma dell'art. 17, secondo comma.
Spettano comunque alla Regione le funzioni relative alla stipulazione delle convenzioni con le esattorie ed il provvedimento di determinazione della quota capitaria annua.
Art. 37
Personale per l'esercizio delle funzioni delegate
Per l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 33 e 34, oltre che delle funzioni loro proprie, gli enti delegatari si avvalgono del personale assegnato dalla Regione e alla stessa comandato o trasferito ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.
In particolare, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 33, gli enti delegatari, oltre che del personale medico assegnato dalla Regione, possono avvalersi del proprio personale medico il quale non eserciti anche la libera professione, nonchè del personale medico delle direzioni sanitarie e di altri medici a tempo pieno degli enti ospedalieri che operino nel territorio degli stessi enti delegatari, previ accordi con le amministrazioni degli enti ospedalieri interessati, e senza obbligo di pagare alcun corrispettivo.
Art. 38
Oneri di funzionamento
Gli enti delegatari possono stabilire, mediante convenzione, le opportune forma di cooperazione per l'utilizzazione congiunta di servizi, uffici o di personale.
Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 33 e 34, la spesa concernente gli oneri di funzionamento spettante agli enti delegatari è determinata sulla base di convenzioni triennali, tenendo conto delle forme di cooperazione di cui al primo comma, nonchè del personale assegnato ai sensi dell'articolo 37.
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, spetta agli enti delegatari una somma determinata in ragione diretta della popolazione residente, nella misura di L.10 per ogni abitante.
Art. 39
Direttive della Regione per le deleghe
La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.
A tal fine, il Consiglio e la Giunta possono impartire direttive agli enti delegatari.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 40
Ricorsi
Contro i provvedimenti di diniego della preventiva autorizzazione al ricovero, ai sensi degli artt. 9 e 11, è sempre ammesso ricorso al presidente del consorzio, entro il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del diniego. Il presidente provvede tempestivamente, sentito un collegio composto da un sanitario addetto al servizio che ha provveduto al riscontro medico, da un sanitario designato dal ricorrente contestualmente al ricorso, e presieduto da un sanitario nominato dal presidente del consorzio.
Relativamente agli altri provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli artt. 33 e 34, gli statuti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali prevedono e disciplinano i ricorsi agli organi elettivi dei consorzi stessi.
Contro gli atti emanati dagli enti delegatari nell' esercizio delle funzioni delegate non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 41
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma dell'art. 39, la Giunta assegna all' ente un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.
Art. 42
Revoca della delega
La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di pari livello istituzionale.
La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.
Il Consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 43
Obbligo di informazione
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 44
Poteri di vigilanza regionale
La Regione conserva comunque il potere di vigilanza, di denuncia e di ispezione anche in concorso con i poteri attribuiti o delegati ai Comuni o agli altri enti locali.
Art. 45
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 33 e 34 e utilizzazione degli uffici, in via transitoria
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli artt. 33 e 34 è stabilita con le deliberazioni della Giunta regionale con le quali si provvede all'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 38, secondo comma.
Ove alla data dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti presidenziali di costituzione di consorzi per i servizi sanitari e sociali, la Giunta può organizzare i servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett.
b) , della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, ovvero, d' intesa con i Comuni interessati, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 33 e 34, degli uffici del Comune designato quale sede del consorzio.
Art. 46
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36 e disposizioni transitorie
Gli enti delegatari esercitano le funzioni delegate a norma dell'art. 36 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande di iscrizione nei ruoli presentate ai Comuni di residenza dopo l'1 gennaio 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide e danno diritto all'assistenza ospedaliera sulla base di quanto dispone l'art. 21, e comunque - a richiesta - anche a decorrere dall'1 gennaio 1975.
I Comuni di residenza invitano i richiedenti ad integrare le domande eventualmente mancanti delle indicazioni prescritte dalla presente legge.
La quota capitaria annua per il 1975 è provvisoriamente stabilita in L.60.000, salvo conguaglio all' atto dell'iscrizione a ruolo dell'importo che, per lo stesso anno 1975, sarà determinato dalla Giunta regionale, sulla base della spesa media capitaria annua rilevata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie( INAM) per l'anno 1974, a norma dell'art. 13, primo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.
Art. 47
Rapporti con le Regioni per l'utilizzazione dei presidi ospedalieri extraregionali
Per l'utilizzazione totale o parziale dei presidi dipendenti da enti ospedalieri aventi sede in Emilia - Romagna e ubicati fuori del territorio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, da parte della Regione nel cui territorio si trova il presidio, si provvederà con apposita convenzione con la Regione interessata, tenuto conto delle modalità di riparto del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 48
Comando temporaneo presso la Regione di personale dipendente da enti ospedalieri o da altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria
Per funzioni di elevata qualificazione professionale, attinenti lo studio dell'organizzazione e della gestione dell'assistenza ospedaliera, che non possono essere svolte dal personale regionale o dal personale indicato nell'art. 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, la Regione, d' intesa con gli enti interessati, può richiedere il comando temporaneo di personale dipendente, anche se incaricato, da enti ospedalieri o da altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.
Il personale di cui al comma precedente deve avere un' anzianità di servizio, complessivamente maturata presso detti enti, non inferiore a cinque anni.
Il comando è disposto, su richiesta della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore ai due anni. L'eventuale rinnovo è disposto dalla Giunta regionale d' intesa con la competente commissione consiliare.
Il personale comandato conserva il trattamento economico a carattere permanente e lo stato giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza.
Il numero delle persone comandate a norma del presente articolo non può superare il cinque per cento del contingente complessivo assegnato o da assegnare alla Regione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.
Art. 49
Prima attivazione dei servizi relativi alle funzioni da delegare
Relativamente alla prima attivazione dei servizi concernenti le funzioni da delegare ai sensi della presente legge, la Giunta regionale provvede in conformità con quanto dispone l'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, fino alla data stabilita nelle deliberazioni di cui all'art. 45, primo comma, o fino a quando non sia disposta l'utilizzazione degli uffici, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, oppure, per le funzioni di cui all'art. 36, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti relativi alla prima attivazione dei servizi di cui al primo comma adottati dalla Giunta o dal Consiglio regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, mantengono la loro validità ed efficacia, fino a quando non sia altrimenti disposto.
Relativamente ai ricoveri in regime di assistenza indiretta di aventi diritto che risiedano in altra regione, presso istituti, enti e case di cura private ubicati nel territorio regionale, quando decorrano da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, e la Regione Emilia - Romagna, attraverso gli uffici di cui si avvale in via transitoria, abbia rilasciato l'impegnativa o l'autorizzazione, spettano alla Regione Emilia - Romagna i poteri e le funzioni di cui al decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, ivi compresi quelli concernenti il rimborso da erogare a norma dell'articolo 4 della presente legge, salva la definizione dei rapporti finanziati con le Regioni di residenza degli aventi diritto.

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