Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 15 maggio 1975

Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge,
si propone i seguenti scopi:
- favorire, nell'ambito delle indicazioni e delle scelte dei piani zonali di sviluppo agricolo o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, il miglioramento, lo sviluppo e la conversione delle colture agricole pregiate, con particolare riferimento ai programmi che saranno predisposti dalle cooperative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967 n. 622 Sito esterno e del DPR 21 febbraio 1968, n. 165 Sito esterno, programmi finalizzati allo scopo di migliorare, insieme alla redditività e produttività degli organismi produttivi, l'efficienza e il reddito netto delle singole aziende associate;
- favorire l'incremento delle produzioni pregiate destinabili all'industria;
- sviluppare la meccanizzazione delle colture di pregio e della bieticoltura.
Nel perseguimento di questi scopi la Regione Emilia - Romagna opera in armonia con le direttive della Comunità Economica Europea( CEE) e con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, avendo cura di evitare il formarsi ricorrente di eccedenze produttive.

Espandi Indice