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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 15 maggio 1975

Art. 2
Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree
Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza alle imprese diretto - coltivatrici singole o associate e alle cooperative di conduzione, contributi in conto interessi sui mutui concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della lett. a) dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno.
I contributi verranno concessi per l'attuazione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:
a) sostituzione o trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto, ovvero la cui produzione, nel corso dell'ultimo triennio, abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sui mercati nazionali ed esteri con preferenza all'impianto di varietà utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive;
b) ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata, delimitate ai sensi del DPR 12 luglio 1973 n. 930 Sito esterno.
Il tasso a carico dei beneficiari è fissato nella misura del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e la durata massima dei mutui è stabilita in anni 5 a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui i miglioramenti divengono produttivi. L'ammortamento avverrà in rate costanti posticipate.
Il mutuatario, per il periodo di preammortamento, corrisponderà all'istituto od ente finanziatore l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, al 31 dicembre di ogni anno.
Durante il periodo di preammortamento, il concorso regionale è pari alla differenza fra l'interesse semplice praticato dall'istituto od ente finanziatore sull'importo concesso a mutuo e l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta mutuataria.
Per il periodo di ammortamento il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d' interesse praticato dall' istituto od ente finanziatore e quella a carico della ditta calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo, si richiama la procedura stabilita alla lett. a) dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

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