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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 15 maggio 1975

Art. 3
Mutui per le colture protette
Nel quadro dei programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei rispettivi piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori e da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza a coltivatori diretti e a cooperative di conduzione operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di mutui della durata massima di anni 10 per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette.
Il concorso regionale sugli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti od enti esercenti il credito agrario, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo regionale viene stanziato per complessive undici annualità, tenuto conto di un anno di preammortamento e dieci di ammortamento.
Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo si richiama la procedura stabilita alla lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

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