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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 15 maggio 1975

Art. 4
Contributi per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate
Al fine di favorire l'attività dei consorzi che in base agli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, si sono costituiti per provvedere alla difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate e che hanno ottenuto il riconoscimento del competente ministero, la Regione può concedere a ciascuno di essi un contributo annuo per le attività concernenti la difesa passiva fino ad un massimo di L.5.000.000.
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di L.50.000.000.

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