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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 15 maggio 1975

Art. 5
Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione e di servizio, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti della durata di anni 5 e dell'importo massimo pari al 90% della spesa ammessa, per i seguenti scopi:
a) acquisto di macchine operatrici e motrici per la meccanizzazione delle colture di pregio, con priorità alle macchine specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole;
b) acquisto di macchine operatrici e motrici destinate alla meccanizzazione della bieticoltura;
c) acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette.
Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d' interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 6% riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto attiene la procedura da seguire per istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione delle opere ed acquisti, si richiama quanto stabilito alla lettera c) - articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973 n. 29.

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