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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 15 maggio 1975

Art. 6
Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative promosse da cooperative o da associazioni o loro consorzi, o da consorzi di produttori e di lavoratori agricoli, o da altri enti operanti nel settore, per la realizzazioni di programmi di miglioramento della produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura e la viticoltura, sempre che abbiano carattere promozionale.
Per tali interventi si possono concedere contributi in conto capitale nella misura del 50%.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi, nella misura prevista al comma precedente, per la gestione di iniziative di associazioni di apicoltori per il miglioramento delle produzioni attraverso la diffusione dell'impollinazione con api.

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