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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 15 maggio 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge,
si propone i seguenti scopi:
- favorire, nell'ambito delle indicazioni e delle scelte dei piani zonali di sviluppo agricolo o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, il miglioramento, lo sviluppo e la conversione delle colture agricole pregiate, con particolare riferimento ai programmi che saranno predisposti dalle cooperative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967 n. 622 Sito esterno e del DPR 21 febbraio 1968, n. 165 Sito esterno, programmi finalizzati allo scopo di migliorare, insieme alla redditività e produttività degli organismi produttivi, l'efficienza e il reddito netto delle singole aziende associate;
- favorire l'incremento delle produzioni pregiate destinabili all'industria;
- sviluppare la meccanizzazione delle colture di pregio e della bieticoltura.
Nel perseguimento di questi scopi la Regione Emilia - Romagna opera in armonia con le direttive della Comunità Economica Europea( CEE) e con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, avendo cura di evitare il formarsi ricorrente di eccedenze produttive.
Art. 2
Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree
Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza alle imprese diretto - coltivatrici singole o associate e alle cooperative di conduzione, contributi in conto interessi sui mutui concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della lett. a) dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno.
I contributi verranno concessi per l'attuazione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:
a) sostituzione o trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto, ovvero la cui produzione, nel corso dell'ultimo triennio, abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sui mercati nazionali ed esteri con preferenza all'impianto di varietà utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive;
b) ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata, delimitate ai sensi del DPR 12 luglio 1973 n. 930 Sito esterno.
Il tasso a carico dei beneficiari è fissato nella misura del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e la durata massima dei mutui è stabilita in anni 5 a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui i miglioramenti divengono produttivi. L'ammortamento avverrà in rate costanti posticipate.
Il mutuatario, per il periodo di preammortamento, corrisponderà all'istituto od ente finanziatore l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, al 31 dicembre di ogni anno.
Durante il periodo di preammortamento, il concorso regionale è pari alla differenza fra l'interesse semplice praticato dall'istituto od ente finanziatore sull'importo concesso a mutuo e l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta mutuataria.
Per il periodo di ammortamento il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d' interesse praticato dall' istituto od ente finanziatore e quella a carico della ditta calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo, si richiama la procedura stabilita alla lett. a) dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
Art. 3
Mutui per le colture protette
Nel quadro dei programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei rispettivi piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori e da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza a coltivatori diretti e a cooperative di conduzione operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di mutui della durata massima di anni 10 per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette.
Il concorso regionale sugli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti od enti esercenti il credito agrario, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo regionale viene stanziato per complessive undici annualità, tenuto conto di un anno di preammortamento e dieci di ammortamento.
Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo si richiama la procedura stabilita alla lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
Art. 4
Contributi per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate
Al fine di favorire l'attività dei consorzi che in base agli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, si sono costituiti per provvedere alla difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate e che hanno ottenuto il riconoscimento del competente ministero, la Regione può concedere a ciascuno di essi un contributo annuo per le attività concernenti la difesa passiva fino ad un massimo di L.5.000.000.
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di L.50.000.000.
Art. 5
Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione e di servizio, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti della durata di anni 5 e dell'importo massimo pari al 90% della spesa ammessa, per i seguenti scopi:
a) acquisto di macchine operatrici e motrici per la meccanizzazione delle colture di pregio, con priorità alle macchine specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole;
b) acquisto di macchine operatrici e motrici destinate alla meccanizzazione della bieticoltura;
c) acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette.
Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d' interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 6% riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto attiene la procedura da seguire per istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione delle opere ed acquisti, si richiama quanto stabilito alla lettera c) - articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973 n. 29.
Art. 6
Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative promosse da cooperative o da associazioni o loro consorzi, o da consorzi di produttori e di lavoratori agricoli, o da altri enti operanti nel settore, per la realizzazioni di programmi di miglioramento della produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura e la viticoltura, sempre che abbiano carattere promozionale.
Per tali interventi si possono concedere contributi in conto capitale nella misura del 50%.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi, nella misura prevista al comma precedente, per la gestione di iniziative di associazioni di apicoltori per il miglioramento delle produzioni attraverso la diffusione dell'impollinazione con api.
Art. 7
Ricerca applicata e attività dimostrative
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a finanziare progetti di ricerca applicata ed iniziative a carattere dimostrativo per le finalità della presente legge.
Tali progetti saranno realizzati attraverso convenzioni da stipularsi con istituti od enti specializzati.
Art. 8
Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali
Per quanto attiene la misura del concorso regionale in conto pagamento interessi al momento della concessione dei prestiti e dei mutui previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 5, si applicano comunque le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Applicabilità di norme in vigore
Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928 n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Disposizioni di attuazione
Le disposizioni applicative della presente legge che non abbiano carattere regolamentare sono adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 11
Riserva di adeguamento alle direttive CEE.
Le disposizioni della presente legge verranno armonizzate e coordinate con le disposizioni che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie.
Art. 12
Autorizzazione di spesa
Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'articolo 2, lettera a) e b), è stabilito, per gli anni dal 1975 al 1984, un limite di impegno di Lire 100.000.000.
Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'articolo 3 è stabilito, per gli anni dal 1975 al 1985, un limite di impegno di L.100.000.000.
Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'articolo 5, lettera a), b) e c), è stabilito per gli anni dal 1975 al 1979 un limite di impegno di L.250.000.000.
Le annualità dei limiti di impegno sopra indicati saranno iscritte in appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli esercizi compresi nell'intervallo di durata di ciascun limite d' impegno.
Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge è autorizzata l'iscrizione di due distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, dotati rispettivamente dei seguenti stanziamenti di spesa: articolo 6 - L.200.000.000; articolo 7 - L.250.000.000.
Art. 13
Copertura finanziaria
All'onere di L.450.000.000, derivante per l'esercizio 1975 dall'applicazione dei precedenti articoli 2, 3 e 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede per l'esercizio finanziario 1975:
- quanto a L.300.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;
- quanto a L.150.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
All'onere di L.500.000.000 derivante per l'esercizio 1975 dall'applicazione dei precedenti articoli 4, 6 e 7 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede per l'esercizio finanziario 1975:
- quanto a L.125.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno;
- quanto a L.375.000.000 mediante prelievo di tale importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Art. 14
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazione in aumento:
Cap.26600" Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese per il funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formulazione dei relativi programmi di attività "( cni) (titolo I - sezione IV - categoria 3a - rubrica 3a)
L.250.000.000
Cap.26700" Contributo ai consorzi istituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, per promuovere la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, riconosciuti dallo Stato, per favorirne l'attività "( cni) (titolo I - sezione IV - categoria 4a - rubrica 3a)
L.50.000.000
Cap.66600" Contributi in capitale per favorire iniziative intese alla realizzazione ed all'ampliamento di impianti per la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura e la floricoltura, nonchè per iniziative di associazioni volte al miglioramento generale del rendimento unitario degli impianti specializzati ortofrutticoli, comprese quelle che favoriscono la collaborazione fra agricoltori e ortofrutticoltori "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 2a)
L.200.000.000
Cap.66620" Contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza alle imprese diretto - coltivatrici singole od associate ed alle cooperative di conduzione, per la sostituzione o trasformazione anche attraverso l'avvicendamento della specie di colture frutticole di vecchio impianto od il cui prodotto abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento nell'ultimo triennio, nonchè per la ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 2a)
L.100.000.000
Cap.66630 " Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza a cooperative ed altre forme associate, operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse di pregio protette " ( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 2a)
L.100.000.000
Cap.66640 " Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole e cooperative di servizio, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione, per l'acquisto di macchine operative e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole, ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonchè per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 2a)
L.250.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100" Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.300.000.000
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.150.000.000
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno, le seguenti variazioni:
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100" Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.125.000.000
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.375.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 maggio 1975

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