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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L' INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree
Art. 3 - Mutui per le colture protette
Art. 4 - Contributi per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate
Art. 5 - Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili
Art. 6 - Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa
Art. 7 - Ricerca applicata e attività dimostrative
Art. 8 - Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali
Art. 9 - Applicabilità di norme in vigore
Art. 10 - Disposizioni di attuazione
Art. 11 - Riserva di adeguamento alle direttive C.E.E.
Art. 12 - Autorizzazione di spesa
Art. 13 - Copertura finanziaria
Art. 14 - Variazione di bilancio
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone i seguenti scopi:
- favorire, nell'ambito delle indicazioni e delle scelte dei piani zonali di sviluppo agricolo o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, il miglioramento, lo sviluppo e la conversione delle colture agricole pregiate, con particolare riferimento ai programmi che saranno predisposti dalle cooperative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967 n. 622 Sito esterno e del D.P.R. 21 febbraio 1968 n. 165 Sito esterno, programmi finalizzati allo scopo di migliorare, insieme alla redditività e produttività degli organismi produttivi, l'efficienza e il reddito netto delle singole aziende associate;
- favorire l'incremento delle produzioni pregiate destinabili all'industria;
- sviluppare la meccanizzazione delle colture di pregio e della bieticoltura.
Nel perseguimento di questi scopi la Regione Emilia-Romagna opera in armonia con le direttive della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, avendo cura di evitare il formarsi ricorrente di eccedenze produttive.
Art. 2

(sostituita lettera b) del comma 2 da art. 28 L.R. 27 novembre 1981 n. 40)

Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree
Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza alle imprese diretto-coltivatrici singole o associate e alle cooperative di conduzione, contributi in conto interessi sui mutui concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della lett. a) dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno.
I contributi verranno concessi per l'attuazione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:
a) sostituzione o trasformazione, anche attraverso l' avvicendamento delle specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto, ovvero la cui produzione, nel corso dell'ultimo triennio, abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sui mercati nazionali ed esteri con preferenza all'impianto di varietà utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive;
b) nuovi impianti e ristrutturazione di vigneti nelle zone di produzione dei vini di origine controllata, delimitate ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 Sito esterno.
Il tasso a carico dei beneficiari è fissato nella misura del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e la durata massima dei mutui è stabilita in anni 5 a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui i miglioramenti divengono produttivi.
L'ammortamento avverrà in rate costanti posticipate.
Il mutuatario, per il periodo di preammortamento, corrisponderà all'istituto od ente finanziatore l' interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, al 31 dicembre di ogni anno.
Durante il periodo di preammortamento, il concorso regionale è pari alla differenza fra l'interesse semplice praticato dall'istituto od ente finanziatore sull'importo concesso a mutuo e l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta mutuataria.
Per il periodo di ammortamento il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d' interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico della ditta calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo, si richiama la procedura stabilita alla lett. a) dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
Art. 3

(aggiunto comma dopo comma 1 da art. 45 L.R. 20 aprile 1979 n. 10)

Mutui per le colture protette
Nel quadro dei programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei rispettivi piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori e da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza a coltivatori diretti e a cooperative di conduzione operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di mutui della durata massima di anni 10 per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette.
I contributi di cui al precedente comma possono essere altresì erogati:
- per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse o mobili con copertura in materia plastica per la protezione delle colture di pregio, comprese le piante officinali.
Il concorso regionale sugli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti od enti esercenti il credito agrario, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo regionale viene stanziato per complessive undici annualità, tenuto conto di un anno di preammortamento e dieci di ammortamento.
Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo si richiama la procedura stabilita alla lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
Art. 4

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Contributi per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate
Al fine di favorire l'attività dei consorzi che in base agli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, si sono costituiti per provvedere alla difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate e che hanno ottenuto il riconoscimento del competente ministero, la Regione può concedere a ciascuno di essi un contributo annuo per le attività concernenti la difesa passiva fino ad un massimo di 2.582,28 Euro.
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di L.50.000.000.
Art. 5(1)

(aggiunte lett. d) ed e) al comma 1 da art. 45 L.R. 20 aprile 1979 n. 10;

aggiunta lett. f) al comma 1 da art. 12 L.R.20 ottobre 1979 n. 31;

aggiunta lett. g) al comma 1 da art. 5 L.R. 3 novembre 1980 n. 51;

aggiunto ultimo comma da art. 12 L.R. 16 novembre 1985 n. 23)

Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione e di servizio, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti della durata di anni 5 e dell'importo massimo pari al 90% della spesa ammessa, per i seguenti scopi:
a) acquisto di macchine operatrici e motrici per la meccanizzazione delle colture di pregio, con priorità alle macchine specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole;
b) acquisto di macchine operatrici e motrici destinate alla meccanizzazione della bieticoltura;
c) acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette;
d) acquisto di impianti per l'irrigazione di aziende aventi prevalente indirizzo orticolo, floricolo o frutticolo ed opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali;
e) acquisto di reti antigrandine;
f) acquisto e messa in opera di impianti per la utilizzazione dell'energia solare o della energia eolica;
g) acquisto ed installazione di impianti per il drenaggio dei terreni comprese le opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali, in aziende aventi prevalente indirizzo orticolo, floricolo e frutticolo ed opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali.
Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d' interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 6% riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto attiene la procedura da seguire per istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione delle opere ed acquisti, si richiama quanto stabilito alla lettera c) - articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973 n. 29.
Alternativamente al contributo in conto interessi possono concedersi contributi in capitale nella misura massima del 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di programmi di carattere innovativo e promozionale concernenti la produzione e il miglioramento qualitativo genetico e sanitario delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.
2. I programmi di cui al comma 1 devono essere presentati da cooperative e associazioni di produttori o da loro consorzi e da enti pubblici o privati operanti nel settore.
3. Sono ammissibili a finanziamento:
a) le spese per interventi di natura strutturale, per l'acquisto di macchine, di attrezzature e di dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei programmi;
b) le spese per l'acquisto di mezzi tecnici e per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi.
4. La Giunta regionale individua i requisiti necessari, specifica le tipologie di spese ammissibili e determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Art. 7
Ricerca applicata e attività dimostrative
abrogato
Art. 8
Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali
Per quanto attiene la misura del concorso regionale in conto pagamento interessi al momento della concessione dei prestiti e dei mutui previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 5, si applicano comunque le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Applicabilità di norme in vigore
Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928 n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Disposizioni di attuazione
Le disposizioni applicative della presente legge che non abbiano carattere regolamentare sono adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 11
Riserva di adeguamento alle direttive C.E.E.
Le disposizioni della presente legge verranno armonizzate e coordinate con le disposizioni che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie.
Art. 12
Autorizzazione di spesa
Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'articolo 2, lettera a) e b), è stabilito, per gli anni dal 1975 al 1984, un limite di impegno di Lire 100.000.000.
Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'articolo 3 è stabilito, per gli anni dal 1975 al 1985, un limite di impegno di L.100.000.000.
Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'articolo 5, lettera a), b) e c), è stabilito per gli anni dal 1975 al 1979 un limite di impegno di L.250.000.000.
Le annualità dei limiti di impegno sopra indicati saranno iscritte in appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli esercizi compresi nell'intervallo di durata di ciascun limite d' impegno.
Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge è autorizzata l'iscrizione di due distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, dotati rispettivamente dei seguenti stanziamenti di spesa:
articolo 6 - L.200.000.000;
articolo 7 - L.250.000.000.
Art. 13
Copertura finanziaria
All'onere di L.450.000.000, derivante per l'esercizio 1975 dall'applicazione dei precedenti articoli 2, 3 e 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede per l' esercizio finanziario 1975:
- quanto a L.300.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l' esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;
- quanto a L.150.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l' esercizio finanziario 1975.
All'onere di L.500.000.000 derivante per l'esercizio 1975 dall'applicazione dei precedenti articoli 4, 6 e 7 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede per l' esercizio finanziario 1975:
- quanto a L.125.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l' esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno;
- quanto a L.375.000.000 mediante prelievo di tale importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l' esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Art. 14
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazione in aumento:
Cap.26600 "Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese per il funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formulazione dei relativi programmi di attività" (c.n.i.) - (titolo I - sezione IV - categoria 3ª - rubrica 3ª)
L.250.000.000
Cap.26700 "Contributo ai consorzi istituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, per promuovere la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, riconosciuti dallo Stato, per favorirne l'attività" (c.n.i.) - (titolo I - sezione IV - categoria 4ª - rubrica 3ª)
L.50.000.000
Cap.66600 "Contributi in capitale per favorire iniziative intese alla realizzazione ed all'ampliamento di impianti per la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura e la floricoltura, nonché per iniziative di associazioni volte al miglioramento generale del rendimento unitario degli impianti specializzati ortofrutticoli, comprese quelle che favoriscono la collaborazione fra agricoltori e ortofrutticoltori" (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª)
L.200.000.000
Cap.66620 "Contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza alle imprese diretto-coltivatrici singole od associate ed alle cooperative di conduzione, per la sostituzione o trasformazione anche attraverso l' avvicendamento della specie di colture frutticole di vecchio impianto od il cui prodotto abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento nell'ultimo triennio, nonché per la ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata" (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª)
L.100.000.000
Cap.66630 "Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza a cooperative ed altre forme associate, operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse di pregio protette" (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª)
L.100.000.000
Cap.66640 "Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole e cooperative di servizio, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione, per l'acquisto di macchine operative e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole, ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo" (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª)
L.250.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
L.300.000.000
Cap.75100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
L.150.000.000
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno, le seguenti variazioni:
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
L.125.000.000
Cap.75100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
L.375.000.000

Note del Redattore:

Vedi l'art. 22 della L.R. 7 giugno 1982 n. 26, che si riporta: "Per la concessione dei contributi in conto interessi sui prestiti fino a 5 anni per l'acquisto del bestiame o per la meccanizzazione agricola di cui agli Artt. 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, da erogare in soluzione unica attualizzata a norma degli Artt. 3 lett. c) e 4 lett. c) della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 la Giunta Regionale provvederà ad effettuare il riparto delle disponibilità autorizzate su ciascun esercizio finanziario con relativa attribuzione direttamente a favore degli Istituti di Credito convenzionati distintamente per ciascun servizio provinciale dell'agricoltura ed alimentazione, limitatamente al 75% dell'intero stanziamento. Il restante 25% sarà attribuito con decreto dell'Assessore competente per materia, nel corso di ciascun esercizio, secondo le esigenze riscontrate presso i Servizi provinciali. Le somme accreditate ai singoli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sono intrattenute dagli stessi in apposito conto dal quale saranno definitivamente svincolate a proprio favore in corrispondenza delle scadenze contrattuali delle obbligazioni a carico della Regione, secondo quanto determinato dalla Convenzione che regolerà i rapporti fra Istituti di credito ed di Enti esercenti il credito agrario e la Regione medesima. Sulle somme depositate sul conto di cui al precedente comma gli Istituti ed Enti convenzionati corrisponderanno alla Regione un interesse pari a quello in vigore per il deposito di eccedenze di cassa previsto dalla Convenzione di Tesoreria regionale. Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno gli Istituti ed Enti convenzionati sono tenuti a rendicontare analiticamente e rispettivamente con valuta 1 luglio e 31 dicembre di ogni anno le operazioni di finanziamento agevolato perfezionate in via amministrativa nel corso dei due semestri dell'anno precedente, mettendo in evidenza le quote dell'assegnazione annuale che residuano sul conto. La Giunta regionale, nell'effettuazione del riparto dell'esercizio successivo potrà tenere conto delle somme non ancora utilizzate sull'assegnazione complessiva dell'anno precedente di ciascun Istituto od Ente convenzionato."

L'avvenuto esame comunitario relativo alle norme contenute nel presente articolo, come sostituito da art. 1 L.R. 12 novembre 1996 n. 43, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 89 del 19.5.2000.

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