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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

Art. 13
Autorizzazioni di spesa
Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese.
Per la realizzazione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3, compresi i miglioramenti di cui all'art. 4:
a) per l'erogazione dei contributi in conto capitale è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'iscrizione di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di L.1.500.000.000;
b) per il concorso in conto interessi, sono stabiliti due limiti d' impegno ciascuno di L.50.000.000 a partire rispettivamente dagli esercizi 1975 e 1976.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione a partire dai sopraindicati esercizi, in dipendenza dei limiti d' impegno suddetti, sono così determinate: L.50.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;
L.100.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994; L.50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.
Per la concessione dei contributi di avviamento di cui all'articolo 5 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di L.300.000.000.
Per la realizzazione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3, compresi i miglioramenti di cui all' art. 4, limitatamente agli interventi in conto capitale, la Regione Emilia - Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 ulteriori somme la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo, nei modi indicati al successivo art. 15.

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