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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

Art. 14
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, limitatamente alla autorizzazione di spesa di cui al I comma, lett. a), del precedente art. 13, l'amministrazione regionale fa fronte:
a) quanto alla spesa di L.1.500.000.000, autorizzata per l'esercizio 1975, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. A tal fine viene ridotto per pari importo lo stanziamento del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto alla spesa di L.1.500.000.000, autorizzata per l'esercizio 1976, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi che verranno assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 1976 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in conto interessi, di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte:
- per l'esercizio finanziario 1975, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 dotato di uno stanziamento di Lire 50.000.000 e la riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio medesimo;
- per l'esercizio finanziario 1976, all'ulteriore onere di L.50.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettanti alla Regione ai sensi della lettera a) - art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 599 Sito esterno.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede:
a) quanto alla spesa di L.300.000.000, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi, assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1974 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi di sviluppo.
A tale fine viene ridotto di pari importo lo stanziamento del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto alla spesa di L.300.000.000, autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi che verranno assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 1976 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno.

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