LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975
Art. 15
Finanziamenti con ricorso al credito
Alla determinazione degli ulteriori interventi di spesa di cui al III comma dell'art. 13, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonchè alla copertura finanziaria degli anni per il loro ammortamento, la Regione darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali nel corso degli esercizi finanziari 1975 e 1976, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto dell'assegnazione per gli esercizi 1975 e 1976 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , di spettanza della Regione Emilia - Romagna.