LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975
Art. 16
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | ||
a) | Variazioni in aumento: | |
Cap.67120 | " Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto capitale per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico " ( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a) | |
L.1.500.000.000 | ||
Cap.67125 | " Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto interessi su mutui per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a) | |
L.50.000.000 | ||
Cap.67130 | " Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi " una tantum" di avviamento alle cooperative di conduzione ed alle aziende agricole montane, associate ai fini dell' incremento dell'utilizzazione agricola, forestale e zootecnica dei terreni o del ripristino di tali attività su terreni abbandonati "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a) | |
L.300.000.000 | ||
b) | Variazioni in diminuzione: | |
Cap.75100 | " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " | |
L.50.000.000 | ||
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni: | ||
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | ||
a) | Variazioni in diminuzione: | |
Cap.75200 | " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " | |
L.1.800.000.000 | ||
NORMA TRANSITORIA | ||
Limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, la Giunta regionale ripartisce tra le comunità montane, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, i fondi a disposizione per gli interventi previsti secondo i seguenti criteri: | ||
1) | 50% sulla base delle superficie territoriale delle comunità montane; | |
2) | 50% sulla base della popolazione agricola residente. |