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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

Art. 16
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap.67120 " Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto capitale per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico " ( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a)
L.1.500.000.000
Cap.67125" Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto interessi su mutui per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a)
L.50.000.000
Cap.67130" Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi " una tantum" di avviamento alle cooperative di conduzione ed alle aziende agricole montane, associate ai fini dell' incremento dell'utilizzazione agricola, forestale e zootecnica dei terreni o del ripristino di tali attività su terreni abbandonati "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a)
L.300.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.50.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.75200" Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.1.800.000.000
NORMA TRANSITORIA
Limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, la Giunta regionale ripartisce tra le comunità montane, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, i fondi a disposizione per gli interventi previsti secondo i seguenti criteri:
1) 50% sulla base delle superficie territoriale delle comunità montane;
2)50% sulla base della popolazione agricola residente.

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