LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975
Art. 2
Campo di applicazione
I benefici previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
Tali benefici sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, per l'attuazione di piani di sviluppo aziendale o interaziendale.