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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

Art. 4
Disposizioni per il miglioramento delle abitazioni
Le opere di riattamento, risanamento conservativo o restauro, miglioramento e ampliamento di fabbricati ad uso abitazione, possono essere inserite nei piani di cui al precedente articolo purchè siano osservate le seguenti condizioni.
L'abitazione deve essere stabilmente abitata dal coltivatore del fondo e dalla sua famiglia.
L'abitazione può essere ubicata sul podere o, quando questo sia privo di fabbricati, anche in un centro abitato ricompreso nel territorio del Comune ove è ubicato il podere stesso o nel territorio dei Comuni limitrofi.
Nelle località di cui al comma precedente, il coltivatore del fondo e il coniuge non debbono essere proprietari di altra abitazione.
Oltre ai locali ed ai servizi necessari alla famiglia del coltivatore, l'abitazione può contemplare fino a tre locali, con i relativi servizi, da dare in locazione a scopo turistico.
Le agevolazioni di cui al precedente art. 3, ultimo comma, possono essere concesse, anche al di fuori dei piani, ai salariati dell'agricoltura residenti in montagna per le opere di riattamento, risanamento conservativo o restauro, miglioramento e ampliamento dei locali e servizi dell'abitazione necessari alla sua famiglia, purchè l'immobile sia ubicato nel territorio della comunità montana, sia stabilmente abitato, e sia di proprietà del salariato stesso o del coniuge, che non debbono essere proprietari di altra abitazione. Per ottenere tali agevolazioni, il salariato, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, deve avere prestato almeno 151 giornate lavorative annue nel settore agricolo.
Nei casi in cui appaia assolutamente non conveniente sotto il profilo tecnico - economico procedere alle opere di cui al primo e sesto comma, le agevolazioni di cui all'art. 3 della presente legge possono essere concesse anche per opere di ricostruzione dei fabbricati rurali.
Le opere debbono essere progettate ed attuate rispettando la normativa stabilita per la zona interessata dallo strumento urbanistico vigente o adottato e, in particolare, le caratteristiche architettoniche tipiche della zona e dell'epoca di costruzione del fabbricato.
L'importo di spesa massima ammessa ai benefici di cui alla presente legge non può superare i dieci milioni di lire.
Ove nei cinque anni successivi alla concessione del contributo l'abitazione non sia stabilmente abitata dal coltivatore del fondo, dal salariato, o dalle loro famiglie, la concessione del beneficio sarà revocata.

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