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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

Art. 7
Criteri di ripartizione dei fondi
Il Consiglio regionale ripartisce tra le comunità montane i fondi stanziati per gli interventi previsti dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) per il 10% in base alla superficie dei territori delle comunità montane;
b) per il 15% in base alla popolazione delle comunità montane;
c) per il restante 75% sulla base degli interventi previsti nei programmi di sviluppo per l'agricoltura e le foreste delle comunità montane, del loro grado di attuazione, della loro idoneità a raggiungere le finalità della programmazione regionale e nazionale e della presente legge.

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