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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

Art. 8
Deleghe
Le comunità montane sono delegate:
1) a ricevere, esaminare ed approvare i piani di sviluppo di cui agli artt. 2 e 3, le domande di contributo di cui all'art. 4, sesto comma, e quelle di cui all'art. 5;
2) a concedere, entro i limiti delle somme accreditate, i contributi in conto capitale di cui all' art. 3 - lettera a), all'art. 4, sesto comma, e all' art. 5;
3) a deliberare, entro i limiti delle somme indicate a tal fine nella ripartizione di cui al precedente art. 7, il concorso negli interessi previsto all'art. 3, lettera b) e all'art. 4, sesto comma.
Per quanto riguarda i contributi in conto interessi, la Giunta regionale provvede all'assunzione degli impegni ed alle liquidazioni relative agli interventi di cui al punto 3) del comma precedente.
Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al punto 2) del I comma del presente articolo, sono autorizzate, presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei presidenti delle comunità montane, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato territorialmente alle singole comunità montane in ciascuna delle assegnazioni o ripartizioni di contributi effettuate dai competenti organi regionali in attuazione della presente legge.
I presidenti delle comunità montane dispongono l'erogazione dei contributi, sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante l'emissione di appositi assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante l'emissione di ordini di pagamento tratti sulla rispettiva apertura di credito. Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria delle comunità montane.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli dal n. 56 al n. 61, compresi, del RD 18 novembre 1923, n. 2240 e successive integrazioni e modificazioni.
La Regione Emilia - Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.

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