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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

Art. 9
Modalità delle deleghe
Per gli adempimenti inerenti alle funzioni delegate, le comunità montane, previa intesa con la Giunta regionale, potranno avvalersi degli uffici regionali periferici.
In attesa di una normativa regionale che regolamenti la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli alle scelte di programmazione nonchè alle attività comprensoriali e zonali, le comunità montane concedono i benefici previsti dalla presente legge sentito il parere di una commissione composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative e professionali maggiormente rappresentative, costituita con deliberazione del consiglio della comunità montana secondo il proprio statuto.
Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può impartire direttive alle comunità montane.
Le direttive saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta regionale.
La revoca delle funzioni regionali delegate deve riguardare di norma tutte le comunità montane ed essere effettuata con legge.
La revoca nei confronti di una singola comunità è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Per la revoca, il Consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione rimborsa annualmente alle comunità montane le spese effettuate per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi nel corso del primo anno di esercizio delle deleghe.
Dette convenzioni, di durata pluriennale, saranno approvate dal Consiglio regionale e stabiliranno in via forfettaria l'ammontare dei rimborsi annuali.
La liquidazione annuale dei rimborsi è deliberata dalla Giunta regionale.

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