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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato22/12/2011

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/05/1975

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

Art. 3
Piani di sviluppo
Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve prevedere l'ammodernamento dei processi produttivi, il miglioramento e la razionalizzazione delle produzioni e il conseguimento di un reddito netto aziendale corrispondente almeno alla retribuzione di una unità lavorativa impiegata continuativamente in agricoltura; tale reddito netto deve considerarsi come minimo e dovrà moltiplicarsi in rapporto alla estensione della superficie e/ o all'ordinamento colturale.
Sono ammessi con priorità ai benefici di cui alla presente legge i piani presentati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri e da cooperative di conduzione.
Tra i piani presentati da coltivatori diretti e da mezzadri è data preferenza a quelli riferiti ad aziende che abbiano l'imprenditore o un coadiuvante familiare di età inferiore ai quarantacinque anni.
Possono essere previste, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano, iniziative a carattere agri - turistico, da realizzarsi nell'ambito dell'azienda: la spesa ammessa ai benefici non può superare l'importo di L.10 milioni per ogni singolo piano.
I piani devono essere in armonia con le linee della programmazione regionale e con le scelte dei piani di sviluppo e dei programmi - stralcio delle comunità montane.
Ai piani di sviluppo deve essere allegata una dichiarazione dei titolari delle aziende interessate con cui i medesimi si impegnano a proseguire la coltivazione della o delle aziende per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge. Al fine dell'ottenimento della preferenza di cui al terzo comma, l'impegno dovrà essere assunto anche dal coadiuvante familiare di età inferiore ai quarantacinque anni.
Per il complesso delle opere di miglioramento comprese nei piani aziendali o interaziendali o in ciascun programma - stralcio dei piani medesimi - opere non finanziabili o comunque non finanziate ai sensi di altre leggi regionali o statali - la Regione può concedere, alternativamente:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 50%, elevata a quella prevista dalle leggi statali in vigore per l'esecuzione di opere di rimboschimento o di miglioramento dei boschi su terreni vincolati o vincolabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno e successive modificazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento al tasso del 4%.
Per quanto attiene la misura del concorso regionale di cui alla presente legge, si applicano, al momento della concessione dei benefici, le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

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