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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 33

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 20 maggio 1975

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Piani di sviluppo
Art. 4 - Disposizioni per il miglioramento delle abitazioni
Art. 5 - Agevolazioni alla conduzione associata
Art. 6 - Agevolazioni per l'esecuzione delle opere
Art. 7 - Criteri di ripartizione dei fondi
Art. 8 - Deleghe
Art. 9 - Modalità delle deleghe
Art. 10 - Disposizioni di attuazione
Art. 11 - Riserva di adeguamento
Art. 12 - Applicabilità di norme in vigore
Art. 13 - Autorizzazioni di spesa
Art. 14 - Copertura finanziaria
Art. 15 - Finanziamenti con ricorso al credito
Art. 16 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si propone di migliorare i redditi derivanti dalle attività agricole nonchè le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della popolazione rurale delle zone montane, in connessione con gli altri interventi regionali in materia di agricoltura e foreste.
Art. 2
Campo di applicazione
I benefici previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno.
Tali benefici sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, per l'attuazione di piani di sviluppo aziendale o interaziendale.
Art. 3
Piani di sviluppo
Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve prevedere l'ammodernamento dei processi produttivi, il miglioramento e la razionalizzazione delle produzioni e il conseguimento di un reddito netto aziendale corrispondente almeno alla retribuzione di una unità lavorativa impiegata continuativamente in agricoltura; tale reddito netto deve considerarsi come minimo e dovrà moltiplicarsi in rapporto alla estensione della superficie e/ o all'ordinamento colturale.
Sono ammessi con priorità ai benefici di cui alla presente legge i piani presentati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri e da cooperative di conduzione.
Tra i piani presentati da coltivatori diretti e da mezzadri è data preferenza a quelli riferiti ad aziende che abbiano l'imprenditore o un coadiuvante familiare di età inferiore ai quarantacinque anni.
Possono essere previste, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano, iniziative a carattere agri - turistico, da realizzarsi nell'ambito dell'azienda: la spesa ammessa ai benefici non può superare l'importo di L.10 milioni per ogni singolo piano.
I piani devono essere in armonia con le linee della programmazione regionale e con le scelte dei piani di sviluppo e dei programmi - stralcio delle comunità montane.
Ai piani di sviluppo deve essere allegata una dichiarazione dei titolari delle aziende interessate con cui i medesimi si impegnano a proseguire la coltivazione della o delle aziende per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge. Al fine dell'ottenimento della preferenza di cui al terzo comma, l'impegno dovrà essere assunto anche dal coadiuvante familiare di età inferiore ai quarantacinque anni.
Per il complesso delle opere di miglioramento comprese nei piani aziendali o interaziendali o in ciascun programma - stralcio dei piani medesimi - opere non finanziabili o comunque non finanziate ai sensi di altre leggi regionali o statali - la Regione può concedere, alternativamente:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 50%, elevata a quella prevista dalle leggi statali in vigore per l'esecuzione di opere di rimboschimento o di miglioramento dei boschi su terreni vincolati o vincolabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno e successive modificazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento al tasso del 4%.
Per quanto attiene la misura del concorso regionale di cui alla presente legge, si applicano, al momento della concessione dei benefici, le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Disposizioni per il miglioramento delle abitazioni
Le opere di riattamento, risanamento conservativo o restauro, miglioramento e ampliamento di fabbricati ad uso abitazione, possono essere inserite nei piani di cui al precedente articolo purchè siano osservate le seguenti condizioni.
L'abitazione deve essere stabilmente abitata dal coltivatore del fondo e dalla sua famiglia.
L'abitazione può essere ubicata sul podere o, quando questo sia privo di fabbricati, anche in un centro abitato ricompreso nel territorio del Comune ove è ubicato il podere stesso o nel territorio dei Comuni limitrofi.
Nelle località di cui al comma precedente, il coltivatore del fondo e il coniuge non debbono essere proprietari di altra abitazione.
Oltre ai locali ed ai servizi necessari alla famiglia del coltivatore, l'abitazione può contemplare fino a tre locali, con i relativi servizi, da dare in locazione a scopo turistico.
Le agevolazioni di cui al precedente art. 3, ultimo comma, possono essere concesse, anche al di fuori dei piani, ai salariati dell'agricoltura residenti in montagna per le opere di riattamento, risanamento conservativo o restauro, miglioramento e ampliamento dei locali e servizi dell'abitazione necessari alla sua famiglia, purchè l'immobile sia ubicato nel territorio della comunità montana, sia stabilmente abitato, e sia di proprietà del salariato stesso o del coniuge, che non debbono essere proprietari di altra abitazione. Per ottenere tali agevolazioni, il salariato, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, deve avere prestato almeno 151 giornate lavorative annue nel settore agricolo.
Nei casi in cui appaia assolutamente non conveniente sotto il profilo tecnico - economico procedere alle opere di cui al primo e sesto comma, le agevolazioni di cui all'art. 3 della presente legge possono essere concesse anche per opere di ricostruzione dei fabbricati rurali.
Le opere debbono essere progettate ed attuate rispettando la normativa stabilita per la zona interessata dallo strumento urbanistico vigente o adottato e, in particolare, le caratteristiche architettoniche tipiche della zona e dell'epoca di costruzione del fabbricato.
L'importo di spesa massima ammessa ai benefici di cui alla presente legge non può superare i dieci milioni di lire.
Ove nei cinque anni successivi alla concessione del contributo l'abitazione non sia stabilmente abitata dal coltivatore del fondo, dal salariato, o dalle loro famiglie, la concessione del beneficio sarà revocata.
Art. 5
Agevolazioni alla conduzione associata
Alle cooperative di conduzione terreni ed alle aziende associate che abbiano ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo in cui sia prevista la gestione in forma associata di una superficie agricola seminativa o a pascolo non inferiore a cinquanta ettari e, sul piano colturale, un indirizzo prevalentemente teso al miglioramento quantitativo e qualitativo degli allevamenti e delle produzioni foraggere particolarmente nei territori abbandonati, può essere concesso un contributo di avviamento per la durata, in rapporto alle dimensioni aziendali, di almeno due anni, in misura non superiore a lire 2 milioni all'anno.
Avranno priorità nella concessione del contributo le aziende associate e le cooperative composte da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli e, tra queste, quelle costituite per almeno un terzo da lavoratori di età inferiore a trentotto anni.
Art. 6
Agevolazioni per l'esecuzione delle opere
Le aziende agricole singole od associate per l'attuazione delle opere comprese nei piani di cui alla presente legge, possono avvalersi delle agevolazioni di cui al II comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno e di cui al I comma, lettera b), dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901 Sito esterno.
Art. 7
Criteri di ripartizione dei fondi
Il Consiglio regionale ripartisce tra le comunità montane i fondi stanziati per gli interventi previsti dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) per il 10% in base alla superficie dei territori delle comunità montane;
b) per il 15% in base alla popolazione delle comunità montane;
c) per il restante 75% sulla base degli interventi previsti nei programmi di sviluppo per l'agricoltura e le foreste delle comunità montane, del loro grado di attuazione, della loro idoneità a raggiungere le finalità della programmazione regionale e nazionale e della presente legge.
Art. 8
Deleghe
Le comunità montane sono delegate:
1) a ricevere, esaminare ed approvare i piani di sviluppo di cui agli artt. 2 e 3, le domande di contributo di cui all'art. 4, sesto comma, e quelle di cui all'art. 5;
2) a concedere, entro i limiti delle somme accreditate, i contributi in conto capitale di cui all' art. 3 - lettera a), all'art. 4, sesto comma, e all' art. 5;
3) a deliberare, entro i limiti delle somme indicate a tal fine nella ripartizione di cui al precedente art. 7, il concorso negli interessi previsto all'art. 3, lettera b) e all'art. 4, sesto comma.
Per quanto riguarda i contributi in conto interessi, la Giunta regionale provvede all'assunzione degli impegni ed alle liquidazioni relative agli interventi di cui al punto 3) del comma precedente.
Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al punto 2) del I comma del presente articolo, sono autorizzate, presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei presidenti delle comunità montane, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato territorialmente alle singole comunità montane in ciascuna delle assegnazioni o ripartizioni di contributi effettuate dai competenti organi regionali in attuazione della presente legge.
I presidenti delle comunità montane dispongono l'erogazione dei contributi, sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante l'emissione di appositi assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante l'emissione di ordini di pagamento tratti sulla rispettiva apertura di credito. Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria delle comunità montane.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli dal n. 56 al n. 61, compresi, del RD 18 novembre 1923, n. 2240 e successive integrazioni e modificazioni.
La Regione Emilia - Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.
Art. 9
Modalità delle deleghe
Per gli adempimenti inerenti alle funzioni delegate, le comunità montane, previa intesa con la Giunta regionale, potranno avvalersi degli uffici regionali periferici.
In attesa di una normativa regionale che regolamenti la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli alle scelte di programmazione nonchè alle attività comprensoriali e zonali, le comunità montane concedono i benefici previsti dalla presente legge sentito il parere di una commissione composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative e professionali maggiormente rappresentative, costituita con deliberazione del consiglio della comunità montana secondo il proprio statuto.
Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può impartire direttive alle comunità montane.
Le direttive saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta regionale.
La revoca delle funzioni regionali delegate deve riguardare di norma tutte le comunità montane ed essere effettuata con legge.
La revoca nei confronti di una singola comunità è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Per la revoca, il Consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione rimborsa annualmente alle comunità montane le spese effettuate per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi nel corso del primo anno di esercizio delle deleghe.
Dette convenzioni, di durata pluriennale, saranno approvate dal Consiglio regionale e stabiliranno in via forfettaria l'ammontare dei rimborsi annuali.
La liquidazione annuale dei rimborsi è deliberata dalla Giunta regionale.
Art. 10
Disposizioni di attuazione
Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
Art. 11
Riserva di adeguamento
Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.
Art. 12
Applicabilità di norme in vigore
Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.
Art. 13
Autorizzazioni di spesa
Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese.
Per la realizzazione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3, compresi i miglioramenti di cui all'art. 4:
a) per l'erogazione dei contributi in conto capitale è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'iscrizione di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di L.1.500.000.000;
b) per il concorso in conto interessi, sono stabiliti due limiti d' impegno ciascuno di L.50.000.000 a partire rispettivamente dagli esercizi 1975 e 1976.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione a partire dai sopraindicati esercizi, in dipendenza dei limiti d' impegno suddetti, sono così determinate: L.50.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;
L.100.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994; L.50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.
Per la concessione dei contributi di avviamento di cui all'articolo 5 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di L.300.000.000.
Per la realizzazione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3, compresi i miglioramenti di cui all' art. 4, limitatamente agli interventi in conto capitale, la Regione Emilia - Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 ulteriori somme la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo, nei modi indicati al successivo art. 15.
Art. 14
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, limitatamente alla autorizzazione di spesa di cui al I comma, lett. a), del precedente art. 13, l'amministrazione regionale fa fronte:
a) quanto alla spesa di L.1.500.000.000, autorizzata per l'esercizio 1975, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. A tal fine viene ridotto per pari importo lo stanziamento del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto alla spesa di L.1.500.000.000, autorizzata per l'esercizio 1976, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi che verranno assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 1976 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in conto interessi, di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte:
- per l'esercizio finanziario 1975, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 dotato di uno stanziamento di Lire 50.000.000 e la riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio medesimo;
- per l'esercizio finanziario 1976, all'ulteriore onere di L.50.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettanti alla Regione ai sensi della lettera a) - art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 599 Sito esterno.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede:
a) quanto alla spesa di L.300.000.000, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi, assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1974 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi di sviluppo.
A tale fine viene ridotto di pari importo lo stanziamento del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto alla spesa di L.300.000.000, autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi che verranno assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 1976 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno.
Art. 15
Finanziamenti con ricorso al credito
Alla determinazione degli ulteriori interventi di spesa di cui al III comma dell'art. 13, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonchè alla copertura finanziaria degli anni per il loro ammortamento, la Regione darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali nel corso degli esercizi finanziari 1975 e 1976, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto dell'assegnazione per gli esercizi 1975 e 1976 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
Art. 16
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap.67120 " Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto capitale per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico " ( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a)
L.1.500.000.000
Cap.67125" Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto interessi su mutui per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a)
L.50.000.000
Cap.67130" Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi " una tantum" di avviamento alle cooperative di conduzione ed alle aziende agricole montane, associate ai fini dell' incremento dell'utilizzazione agricola, forestale e zootecnica dei terreni o del ripristino di tali attività su terreni abbandonati "( cni) - (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 3a)
L.300.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.50.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.75200" Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.1.800.000.000
NORMA TRANSITORIA
Limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, la Giunta regionale ripartisce tra le comunità montane, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, i fondi a disposizione per gli interventi previsti secondo i seguenti criteri:
1) 50% sulla base delle superficie territoriale delle comunità montane;
2)50% sulla base della popolazione agricola residente.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 maggio 1975

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