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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 10
Distribuzione delle somme stanziate tra i diversi tipi di intervento
Le somme stanziate nell'esercizio 1974 e negli esercizi successivi, per provvedere alla concessione di contributi di cui alla presente legge, saranno così distribuite:
- non meno del 15% per la concessione di contributi di cui all'articolo 1;
- non meno del 30% per la concessione di contributi di cui all'articolo 2;
- non meno del 30% per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto agli articoli 2 e 3.

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