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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 11
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per la concessione di contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è autorizzato, per l'anno 1975, un limite di impegno di L.1.000 milioni.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1975 al 1989 ammonta a L.1.000 milioni.
Per l'esercizio 1975, alla spesa di L.1.000 milioni la Regione Emilia - Romagna provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale spesa nella voce n. 8 dell'elenco n. 4 annesso al Bilancio per l'esercizio medesimo.
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, la Regione Emilia - Romagna stanzierà altresì, sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari successivi al 1975, ulteriori determinata con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione, e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione medesima.

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