LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975
Art. 3
Contributi a favore di Cooperative per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Per agevolare gli interventi di costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa o individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, già fruenti di contributo ai sensi dell'articolo 68 - lett. b) e articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , ovvero agevolata già fruente di contributo statale, sono concessi contributi annui costanti fino ad un massimo di quindici annualità nella misura massima del 5% a favore delle cooperative a proprietà indivisa e nella misura massima del 2% a favore delle cooperative a proprietà individuale, sull'importo degli investimenti programmati.
Qualora trattisi di programmi già in corso di esecuzione, i contributi potranno essere concessi solo se i lavori siano iniziati dopo la data del 22 giugno 1972.
Le somme stanziate per la concessione di contributi di cui al presente articolo, nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, saranno riservate fino al 90% alle cooperative a proprietà indivisa.