LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975
Art. 4
Richieste per la concessione dei contributi
I contributi sono corrisposti in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio 1974. La richiesta di concessione dei contributi diretta al Presidente della Giunta va inoltrata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi Case Popolari dell'Emilia - Romagna, corredata da atti deliberativi del consiglio d' amministrazione dell'ente interessato relativi all'intervento e allo stato delle operazioni per l'assunzione del corrispondente mutuo, nonchè da una relazione tecnico - economico - sociale concernente l'intervento programmato.