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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 5
Richieste per la concessione di contributi a favore di Cooperative edilizie
Le richieste di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge devono inoltre essere corredate, all'atto della presentazione entro i termini di cui all'articolo 4:
a) dalle deliberazioni comunali relative alla assegnazione delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni ovvero di quelle indicate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, concesse in proprietà o in diritto di superficie per gli interventi di edilizia agevolata fruenti di contributo statale ed esclusivamente mediante diritto di superficie per gli interventi di edilizia sovvenzionata o convenzionata di cui agli articoli 68 - lett. b) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
b) da una dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti il numero dei soci della cooperativa aventi i requisiti di cui all'art. 2 del
DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 Sito esterno, nonchè l'indicazione degli estremi del contributo statale richiamato dall'art. 3 della presente legge;
c) da una copia notarile dell'atto costitutivo della cooperativa e dello statuto munito degli estremi di registrazione;
d) da un certificato di iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio;
e) dall'estratto notarile del libro - soci, da cui risulti il numero complessivo dei soci che non figurano nell'atto costitutivo.
Il consorzio regionale fra gli IACP, incaricato della verifica e del coordinamento delle richieste di contributi, potrà invitare gli enti interessati, a fornire, entro un congruo termine, ogni altra utile documentazione.

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