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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 6
Adempimenti di competenza del Consorzio Regionale fra gli IACP.
Il consorzio regionale fra gli IACP, entro quaranta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, in collaborazione con gli IACP e con le organizzazioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, formulerà alla Giunta regionale proposte per la formazione delle graduatorie relative ai diversi interventi previsti dalla presente legge, tenendo conto prevalentemente delle incidenze economiche e sociali che possono derivare dagli interventi medesimi, della loro ubicazione e importanza in relazione alle esigenze locali e comprensoriali di edilizia residenziale pubblica, nonchè della consistenza dei singoli interventi, considerando, in riferimento a ciascuna area comprensoriale, gli interventi di maggiore entità.
Per le richieste avanzate dalle cooperative ai sensi dell'articolo 3, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle condizioni economiche e sociali dei soci stessi e del loro nucleo familiare.
La Giunta regionale predisporrà i programmi e le relative graduatorie per la loro approvazione e per la concessione del contributo da parte del Consiglio regionale.

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