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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 7
Comunicazioni agli Enti interessati beneficiari in ordine alla concessione del contributo
Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, comunica agli enti interessati compresi utilmente nelle graduatorie approvate il termine in cui dovrà essere trasmesso alla Regione copia del progetto di intervento approvato dai competenti organi, contenente la precisazione dei termini di ultimazione dei lavori nonchè copia della adesione di massima da parte dell'ente mutuante o del contratto di mutuo.
Il Presidente della Giunta o suo delegato potrà richiedere i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione di ogni singolo socio dichiarata dal Presidente della cooperativa ai sensi della lettera b) dell'articolo 5, nonchè ogni altra utile documentazione.

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