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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

INDICE

Art. 1 - Contributi per la manutenzione straordinaria di edilizia residenziale pubblica
Art. 2 - Contributi per la ristrutturazione e il risanamento di edilizia residenziale pubblica
Art. 3 - Contributi a favore di Cooperative per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 4 - Richieste per la concessione dei contributi
Art. 5 - Richieste per la concessione di contributi a favore di Cooperative edilizie
Art. 6 - Adempimenti di competenza del Consorzio Regionale fra gli IACP.
Art. 7 - Comunicazioni agli Enti interessati beneficiari in ordine alla concessione del contributo
Art. 8 - Erogazione dei contributi
Art. 9 - Revoca dei contributi e subentro nella assegnazione del contributo revocato
Art. 10 - Distribuzione delle somme stanziate tra i diversi tipi di intervento
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributi per la manutenzione straordinaria di edilizia residenziale pubblica
Per agevolare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia economica e popolare di proprietà degli Istituti Autonomi delle Case Popolari, sono concessi contributi annui costanti, fino ad un massimo di quindici annualità, nella misura massima del 5% sull'importo degli investimenti deliberati dal consiglio d' amministrazione dell'ente.
Art. 2
Contributi per la ristrutturazione e il risanamento di edilizia residenziale pubblica
Per agevolare gli interventi di ristrutturazione di interi complessi di edilizia economica e popolare compresi nei centri urbani di proprietà o in gestione agli IACP e di quelli delle cooperative a proprietà indivisa, è prevista la concessione di contributi annui costanti, fino ad un massimo di quindici annualità, nella misura massima del 5% sull'importo degli investimenti deliberati dal consiglio d' amministrazione dell'ente.
Le somme stanziate per la concessione di contributi di cui al presente articolo, nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, saranno riservate almeno per il 70% agli IACP.
Art. 3
Contributi a favore di Cooperative per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Per agevolare gli interventi di costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa o individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, già fruenti di contributo ai sensi dell'articolo 68 - lett. b) e articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, ovvero agevolata già fruente di contributo statale, sono concessi contributi annui costanti fino ad un massimo di quindici annualità nella misura massima del 5% a favore delle cooperative a proprietà indivisa e nella misura massima del 2% a favore delle cooperative a proprietà individuale, sull'importo degli investimenti programmati.
Qualora trattisi di programmi già in corso di esecuzione, i contributi potranno essere concessi solo se i lavori siano iniziati dopo la data del 22 giugno 1972.
Le somme stanziate per la concessione di contributi di cui al presente articolo, nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, saranno riservate fino al 90% alle cooperative a proprietà indivisa.
Art. 4
Richieste per la concessione dei contributi
I contributi sono corrisposti in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio 1974. La richiesta di concessione dei contributi diretta al Presidente della Giunta va inoltrata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi Case Popolari dell'Emilia - Romagna, corredata da atti deliberativi del consiglio d' amministrazione dell'ente interessato relativi all'intervento e allo stato delle operazioni per l'assunzione del corrispondente mutuo, nonchè da una relazione tecnico - economico - sociale concernente l'intervento programmato.
Art. 5
Richieste per la concessione di contributi a favore di Cooperative edilizie
Le richieste di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge devono inoltre essere corredate, all'atto della presentazione entro i termini di cui all'articolo 4:
a) dalle deliberazioni comunali relative alla assegnazione delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni ovvero di quelle indicate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, concesse in proprietà o in diritto di superficie per gli interventi di edilizia agevolata fruenti di contributo statale ed esclusivamente mediante diritto di superficie per gli interventi di edilizia sovvenzionata o convenzionata di cui agli articoli 68 - lett. b) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
b) da una dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti il numero dei soci della cooperativa aventi i requisiti di cui all'art. 2 del
DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 Sito esterno, nonchè l'indicazione degli estremi del contributo statale richiamato dall'art. 3 della presente legge;
c) da una copia notarile dell'atto costitutivo della cooperativa e dello statuto munito degli estremi di registrazione;
d) da un certificato di iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio;
e) dall'estratto notarile del libro - soci, da cui risulti il numero complessivo dei soci che non figurano nell'atto costitutivo.
Il consorzio regionale fra gli IACP, incaricato della verifica e del coordinamento delle richieste di contributi, potrà invitare gli enti interessati, a fornire, entro un congruo termine, ogni altra utile documentazione.
Art. 6
Adempimenti di competenza del Consorzio Regionale fra gli IACP.
Il consorzio regionale fra gli IACP, entro quaranta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, in collaborazione con gli IACP e con le organizzazioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, formulerà alla Giunta regionale proposte per la formazione delle graduatorie relative ai diversi interventi previsti dalla presente legge, tenendo conto prevalentemente delle incidenze economiche e sociali che possono derivare dagli interventi medesimi, della loro ubicazione e importanza in relazione alle esigenze locali e comprensoriali di edilizia residenziale pubblica, nonchè della consistenza dei singoli interventi, considerando, in riferimento a ciascuna area comprensoriale, gli interventi di maggiore entità.
Per le richieste avanzate dalle cooperative ai sensi dell'articolo 3, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle condizioni economiche e sociali dei soci stessi e del loro nucleo familiare.
La Giunta regionale predisporrà i programmi e le relative graduatorie per la loro approvazione e per la concessione del contributo da parte del Consiglio regionale.
Art. 7
Comunicazioni agli Enti interessati beneficiari in ordine alla concessione del contributo
Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, comunica agli enti interessati compresi utilmente nelle graduatorie approvate il termine in cui dovrà essere trasmesso alla Regione copia del progetto di intervento approvato dai competenti organi, contenente la precisazione dei termini di ultimazione dei lavori nonchè copia della adesione di massima da parte dell'ente mutuante o del contratto di mutuo.
Il Presidente della Giunta o suo delegato potrà richiedere i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione di ogni singolo socio dichiarata dal Presidente della cooperativa ai sensi della lettera b) dell'articolo 5, nonchè ogni altra utile documentazione.
Art. 8
Erogazione dei contributi
La erogazione dei contributi compete alla Giunta regionale o, su delega di questa, al Presidente o ad un componente della Giunta stessa.
L'erogazione dei contributi inizia con la scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo ovvero, qualora trattisi di programmi in corso di costruzione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo.
I contributi potranno essere erogati agli enti beneficiari in una unica soluzione annua o erogati direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, secondo le indicazioni concordate con gli enti beneficiari interessati.
Art. 9
Revoca dei contributi e subentro nella assegnazione del contributo revocato
Il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, salvo proroghe da concedersi dagli organi competenti, comporta la revoca del contributo.
Parimenti si procederà alla revoca del contributo in caso di violazione delle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.
La revoca del contributo statale, di cui all'articolo 3, o di quello regionale o la rinuncia dell'ente beneficiario, comporta il subentro nella assegnazione del contributo regionale della cooperativa immediatamente seguente nella medesima graduatoria compresa nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 5 comunque nei limiti delle rese disponibilità.
Art. 10
Distribuzione delle somme stanziate tra i diversi tipi di intervento
Le somme stanziate nell'esercizio 1974 e negli esercizi successivi, per provvedere alla concessione di contributi di cui alla presente legge, saranno così distribuite:
- non meno del 15% per la concessione di contributi di cui all'articolo 1;
- non meno del 30% per la concessione di contributi di cui all'articolo 2;
- non meno del 30% per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto agli articoli 2 e 3.
Parte FINANZIARIA
Art. 11
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per la concessione di contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è autorizzato, per l'anno 1975, un limite di impegno di L.1.000 milioni.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1975 al 1989 ammonta a L.1.000 milioni.
Per l'esercizio 1975, alla spesa di L.1.000 milioni la Regione Emilia - Romagna provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale spesa nella voce n. 8 dell'elenco n. 4 annesso al Bilancio per l'esercizio medesimo.
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, la Regione Emilia - Romagna stanzierà altresì, sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari successivi al 1975, ulteriori determinata con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione, e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione medesima.
Art. 12
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)variazioni in diminuzione:
Cap.75100" Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.1.000.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.72760 " Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonchè per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata " ( cni) - (titolo II - sezione 4a - rubrica 15a - categoria 11a)
L.1.000.000.000
NORMA TRANSITORIA E FINALE
L'efficacia delle disposizioni relative agli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, limitatamente agli ulteriori limiti d' impegno che saranno stanziati sui bilanci di previsione degli esercizi finanziari successivi al 1975, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto oblligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 maggio 1975

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