LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975
Art. 1
Commercio nei mercati all'ingrosso
Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo - alimentari, dei prodotti floricoli, delle piante, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame compreso, delle carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che trasformati o conservati, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione statale in materia di commercio all'ingrosso che non attengano alla disciplina dei mercati di cui all'articolo 117 della costituzione .