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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 10
Vendita dei prodotti
Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, il condizionamento, l'imballaggio, l'etichettatura, la presentazione ed il trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1, si applicano le vigenti norme.
Della esatta osservanza delle norme riguardanti la classificazione, l'imballaggio e la tara dei prodotti in vendita è responsabile il detentore dei prodotti stessi, salvo che si tratti di prodotti in confezioni originarie sigillate. Per gli aspetti igienico - sanitari valgono le norme specifiche del settore.

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