Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 11
Norme particolari per i mercati ittici alla produzione
Nei mercati ittici alla produzione la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, il quale si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze.
A tal fine i produttori (pescatori o allevatori di prodotti ittici), le cooperative dei produttori e i loro consorzi e i commercianti all'ingrosso dovranno consegnare i prodotti per la vendita direttamente alla direzione di mercato.
Il regolamento di mercato dovrà in particolare stabilire le norme per lo svolgimento delle aste, le norme relative alla riscossione da parte dell'ente gestore dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e al conseguente versamento del dovuto ai venditori, sulla base delle operazioni d' asta, qualora non venga prevista la istituzione di un servizio di cassa, nonchè l'aliquota massima del diritto di commissione spettante all'ente gestore per detti servizi.

Espandi Indice