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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 12
Provvedimenti disciplinari e amministrativi
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;
b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi disposta dalla commissione di mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
c) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dall'ente gestore sentita la commissione di mercato.
Il regolamento di mercato stabilirà le modalità ed i casi di applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Ogni violazione della presente legge e del regolamento comunale di mercato sarà punita con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del tu legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.
La sanzione amministrativa non esclude l'applicazione degli altri provvedimenti disciplinari specificamente previsti dal presente articolo.

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