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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 13
Regolamenti - tipo e commercio fuori mercato
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proporrà al Consiglio regionale i regolamenti - tipo sulle materie attinenti la disciplina ed il funzionamento dei mercati all'ingrosso, sentiti gli enti e gli organismi di cui all'articolo 2 - secondo comma. Il Consiglio regionale approverà i regolamenti - tipo entro sei mesi dalla data della proposta della Giunta regionale.
I comuni delegati, nell'adottare i regolamenti di mercato, potranno introdurre anche norme integrative o derogative al regolamento - tipo, salvo per quelle disposizioni espressamente indicate dal Consiglio regionale come vincolanti.
L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori mercato dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengono al funzionamento interno di esso ai sensi dell'art. 4 - terzo comma della legge 25 marzo 1959, n. 125 Sito esterno.
Entro sei mesi dall'approvazione dei regolamenti - tipo da parte del Consiglio regionale, tutti i comuni nel cui territorio non esistono mercati nei quali si svolge commercio all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge, disciplinano il commercio all'ingrosso di tali prodotti tenendo conto, agli effetti dell'art. 4 - quarto comma della legge 25 marzo 1959, n. 125 Sito esterno, delle disposizioni contenute nei regolamenti - tipo relativi al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicheranno le norme del regolamento - tipo che non attengono al funzionamento interno del mercato.

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