LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975
Art. 15
Pubblicazione dell'elenco dei mercati
L'elenco dei mercati all'ingrosso per i prodotti di cui all'articolo 1, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Presidente della Giunta regionale.
Tale pubbblicazione, che dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione di cui all'articolo 2.