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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 16
Modifica dei regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti
I comuni, sede di mercati all'ingrosso, dovranno adottare o modificare il regolamento di mercato, in conformità alla precedente legge, su proposta dell'ente gestore, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento - tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro tale data dovrà essere data attuazione al disposto di cui all'art. 2 - sesto comma della presente legge, relativa alla forma di gestione dei mercati.
La Giunta regionale, previa richiesta dell'ente gestore, potrà autorizzare, in deroga al disposto del predetto articolo 2, la prosecuzione della forma di gestione vigente all'entrata in vigore della presente legge, sentito il comune sede di mercato e su conforme parere della commissione consiliare competente.

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