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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 17
Commissione di esperti
Ai fini della predisposizione delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 3, la Giunta regionale si avvarrà di una commissione di esperti.
Detta commissione sarà composta da nove membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque.
Fino a che il Consiglio regionale non avrà determinato le indicazioni programmatiche previste all' articolo 3, la Giunta regionale, ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, dovrà sentire, oltre gli enti e le organizzazioni di cui al predetto articolo, anche la commissione di esperti indicata al primo comma del presente articolo. La Giunta regionale rilascierà le suddette autorizzazioni su conforme parere della commissione consiliare competente.

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