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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 2
Istituzione - progettazione e gestione dei mercati
La iniziativa per la istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui alla presente legge può essere assunta:
a) da comumi;
b) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali;
c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali, altri enti pubblici e di diritto pubblico, associazioni dei produttori, cooperative di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico.
La Giunta regionale, qualora riconosca l'idoneità delle iniziative, autorizza l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento del mercato sentito il parere della commissione consiliare competente e sentite le rappresentanze regionali dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani( ANCI), dell'Unione Province d' Italia( UPI), delle aziende pubbliche degli enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei movimenti cooperativi, delle associazioni professionali della produzione, del commercio all'ingrosso, di quello al dettaglio ed ambulante, dei commissionari - concessionari di mercato e dell'unione regionale delle camere di commercio.
I progetti tecnici, relativi ai mercati all'ingrosso istituiti dagli enti locali territoriali o dai loro consorzi, fino a che non sarà diversamente stabilito con la legge regionale sulla approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale, sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere degli organi consultivi previsti dalla legge vigente in materia di opere pubbliche.
I progetti tecnici, relativi ai mercati all'ingrosso istituiti dagli altri enti o società indicati nel presente articolo, sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere degli organi consultivi di cui al comma precedente.
L'approvazione dei progetti, di cui sopra, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere ai fini della espropriazione a termini di legge.
I mercati, compresi quelli già istituiti all'entrata in vigore della presente legge, sono gestiti:
a) dai comuni, in economia o mediante aziende speciali;
b) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali;
c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali, altri enti pubblici, di diritto pubblico, associazioni dei produttori, cooperative di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico.
I mercati alla produzione, istituiti a cura degli enti di cui al primo comma del presente articolo, possono essere dati in concessione, per la gestione ed eventualmente per la costruzione, a cooperative tra produttori o loro consorzi.
L'atto di concessione deve essere approvato, su conforme parere della commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale e dovrà prevedere le modalità per la gestione, nonchè determinare i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione stessa.
I corrispettivi di concessione dei magazzini e posteggi e le tariffe relative ai servizi di mercato do- XX1875038003006 vranno essere fissati in modo che i proventi della gestione non possano essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento e adeguamento dei relativi impianti.
Ogni mercato deve avere un proprio bilancio e una propria gestione contabile. L'ente gestore deve tendere al pareggio del bilancio.

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