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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 3
Indicazioni programmatiche
Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare indicazioni programmatiche relative alla istituzione di nuovi mercati all'ingrosso e alla ristrutturazione dei mercati esistenti, sentite le rappresentanze regionali degli enti e associazioni di cui al precedente articolo 2 - secondo comma.
Le autorizzazioni, di cui al precedente articolo 2, saranno rilasciate dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio regionale, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17.

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