Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 4
Deleghe ai Comuni
L'adozione dei regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 spetta alla Regione.
La funzione, di cui al primo comma, viene, con la presente legge, delegata ai comuni nel cui territorio sono situati i mercati all'ingrosso.
I regolamenti di mercato devono essere adottati dai comuni, su proposta degli enti gestori, prima dell' entrata in funzione dei mercati stessi, previa consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle categorie economiche interessate e della camera di commercio.
Per i mercati già istituiti, la modifica dei regolamenti esistenti dovrà avvenire entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle norme transitorie.
Il regolamento non può contenere norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti.
I regolamenti dovranno determinare i livelli minimi di attività cui subordinare la concessione dei magazzini e dei posteggi. I regolamenti dovranno inoltre indicare che l'assegnazione dei magazzini e dei posteggi venga data, a condizioni di parità, in via preferenziale alle cooperative dei produttori, nonchè prevedere una riserva adeguata di spazi ai produttori singoli o associati.
I comuni, in cui è situato il mercato, sono altresì delegati ad approvare i corrispettivi di concessione deliberati dall'ente gestore.
I rapporti relativi alle funzioni delegate sono così regolati:
a) nel corso della delega, il Consiglio e la Giunta possono emanate direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi siano conformi al parere della commissione consiliare competente e siano stati sentiti gli enti delegati stessi;
b) i regolamenti - tipo, di cui al successivo articolo 13, per i comuni nei cui territori sono situati i mercati all'ingrosso, hanno valore di direttiva.
In sede di approvazione dei predetti regolamenti - tipo, il Consiglio regionale indicherà espressamente quali disposizioni di essi abbiano carattere vincolante.

Espandi Indice