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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 5
Commissione di mercato
Presso ogni mercato è istituita un' apposita commissione, presieduta dal sindaco del comune in cui ha sede il mercato o da un suo delegato, nominata dal Consiglio del comune medesimo.
La commmissione di mercato è composta da rappresentanti del comune sede di mercato, dell'ente istitutore, dell'ente gestore, della camera di commercio, dei movimenti cooperativi, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni di categoria della produzione, dell'industria di trasformazione, del commercio all' ingrosso, dei commissionari - concessionari del mercato, del commercio al dettaglio e del commercio ambulante, nonchè dall'ufficiale sanitario e, nel caso di mercati ittici o delle carni, dal veterinario comunale.
Il regolamento - tipo dovrà stabilire la composizione numerica della commissione e delle singole rappresentanze ed organizzazioni e, in relazione alla situazione locale e alla tipologia dei singoli mercati, potrà prevedere l'integrazione della commssione stessa con rappresentanti di altre categorie e con il rappresentante dell'istituto nazionale per il commercio estero( ICE).
I rappresentanti del comune sede di mercato sono nominati dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di categoria sono scelti su indicazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.
Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.
Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.
La commissione dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione di mercato ha il compito di esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo proposto dall'ente gestore, sugli orari delle operazioni di mercato, sui criteri per l'assegnazione dei punti di vendita, sui corrispettivi di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi, sul regolamento di mercato, sui provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 12 - lettera c) adottati dall' ente gestore e su ogni altra questione che sarà stabilita dal regolamento di mercato. Decide, inoltre, i provvedimenti disciplinari indicati all'articolo 12 - lettera b).

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