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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 7
Servizi e relative tariffe
L'ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato. Esso potrà tuttavia darli in concessione privileggiando, a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi.
Il concessionario non potrà sub - concedere il servizio assunto.
Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono deliberate dall'ente gestore ed approvate nei modi di legge, sentito il parere della commissione di mercato e del comune nel cui territorio è situato il mercato, nel caso in cui l'ente gestore non sia il comune stesso.
In ogni caso, nei mercati all'ingrosso non possono essere imposti pagamenti che non siano relativi a prestazioni effettivamente rese.
Nei mercati può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito, abilitata per legge, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l'ente gestore e l'azienda di credito, e da approvare dal comune sede di mercato.

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