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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 8
Venditori ed acquirenti
Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
a) venditori
1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, gli astatori;
2) le organizzazioni dei produttori, di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967 Sito esterno;
3) i produttori singoli e associati, anche se non iscritti negli appositi albi;
4) le cooperative di produttori e loro consorzi;
5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti.
b) acquirenti
1) i commercianti all'ingrosso;
2) i commercianti al minuto;
3) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
4) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi nonchè rappresentanti delle loro associazioni economiche;
5) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;
6) i gruppi d' acquisto e loro consorzi;
7) gli enti comunali di consumo.
Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sono ammessi agli acquisti anche i consumatori.
Sono altresì ammessi ad operare nel mercato mediatori e mandatari purchè iscritti negli appositi albi.
E' vietato ai commercianti e ai commissionari, ammessi ad operare nel mercato, di vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.
I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare, fuori mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'articolo 1, pena la revoca dell'assegnazione.
Gli astatari non possono esercitare, per conto proprio sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto della attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
Ai commissionari e mandatari, che svolgono la loro attività secondo le norme di legge, è consentita una provvigione da concordare fra le parti entro i limiti massimi che saranno stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

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