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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

Art. 9
Vendita all'asta
La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, ferme restando le norme particolari per i mercati ittici alla produzione.
Il corrispettivo spettante all'astatore è stabilito dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.
L'ente gestore può, in particolari situazioni di mercato e in conformità al regolamento di mercato, promuovere vendite con il sistema dell'astazione per tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte dei produttori singoli o associati, di cooperative di produttori e loro consorzi o di grossisti iscritti all'albo, che ne faranno richiesta.

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