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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 38

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGROSSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 31 maggio 1975

INDICE

Art. 1 - Commercio nei mercati all'ingrosso
Art. 2 Istituzione - progettazione e gestione dei mercati
Art. 3 - Indicazioni programmatiche
Art. 4 - Deleghe ai Comuni
Art. 5 - Commissione di mercato
Art. 6 - Direttore di mercato
Art. 7 - Servizi e relative tariffe
Art. 8 - Venditori ed acquirenti
Art. 9 - Vendita all'asta
Art. 10 - Vendita dei prodotti
Art. 11 - Norme particolari per i mercati ittici alla produzione
Art. 12 - Provvedimenti disciplinari e amministrativi
Art. 13 Regolamenti - tipo e commercio fuori mercato
Art. 14 - Vigilanza
Art. 15 - Pubblicazione dell'elenco dei mercati
Art. 16 - Modifica dei regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti
Art. 17 - Commissione di esperti
Art. 18 - Spese per il funzionamento della Commissione di esperti
Art. 19 - Campo di applicazione della legge
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Commercio nei mercati all'ingrosso
Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo - alimentari, dei prodotti floricoli, delle piante, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame compreso, delle carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che trasformati o conservati, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione statale in materia di commercio all'ingrosso che non attengano alla disciplina dei mercati di cui all'articolo 117 della costituzione Sito esterno.
Art. 2
Istituzione - progettazione e gestione dei mercati
La iniziativa per la istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui alla presente legge può essere assunta:
a) da comumi;
b) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali;
c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali, altri enti pubblici e di diritto pubblico, associazioni dei produttori, cooperative di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico.
La Giunta regionale, qualora riconosca l'idoneità delle iniziative, autorizza l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento del mercato sentito il parere della commissione consiliare competente e sentite le rappresentanze regionali dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani( ANCI), dell'Unione Province d' Italia( UPI), delle aziende pubbliche degli enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei movimenti cooperativi, delle associazioni professionali della produzione, del commercio all'ingrosso, di quello al dettaglio ed ambulante, dei commissionari - concessionari di mercato e dell'unione regionale delle camere di commercio.
I progetti tecnici, relativi ai mercati all'ingrosso istituiti dagli enti locali territoriali o dai loro consorzi, fino a che non sarà diversamente stabilito con la legge regionale sulla approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale, sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere degli organi consultivi previsti dalla legge vigente in materia di opere pubbliche.
I progetti tecnici, relativi ai mercati all'ingrosso istituiti dagli altri enti o società indicati nel presente articolo, sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere degli organi consultivi di cui al comma precedente.
L'approvazione dei progetti, di cui sopra, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere ai fini della espropriazione a termini di legge.
I mercati, compresi quelli già istituiti all'entrata in vigore della presente legge, sono gestiti:
a) dai comuni, in economia o mediante aziende speciali;
b) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali;
c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali, altri enti pubblici, di diritto pubblico, associazioni dei produttori, cooperative di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico.
I mercati alla produzione, istituiti a cura degli enti di cui al primo comma del presente articolo, possono essere dati in concessione, per la gestione ed eventualmente per la costruzione, a cooperative tra produttori o loro consorzi.
L'atto di concessione deve essere approvato, su conforme parere della commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale e dovrà prevedere le modalità per la gestione, nonchè determinare i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione stessa.
I corrispettivi di concessione dei magazzini e posteggi e le tariffe relative ai servizi di mercato do- XX1875038003006 vranno essere fissati in modo che i proventi della gestione non possano essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento e adeguamento dei relativi impianti.
Ogni mercato deve avere un proprio bilancio e una propria gestione contabile. L'ente gestore deve tendere al pareggio del bilancio.
Art. 3
Indicazioni programmatiche
Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare indicazioni programmatiche relative alla istituzione di nuovi mercati all'ingrosso e alla ristrutturazione dei mercati esistenti, sentite le rappresentanze regionali degli enti e associazioni di cui al precedente articolo 2 - secondo comma.
Le autorizzazioni, di cui al precedente articolo 2, saranno rilasciate dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio regionale, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17.
Art. 4
Deleghe ai Comuni
L'adozione dei regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 spetta alla Regione.
La funzione, di cui al primo comma, viene, con la presente legge, delegata ai comuni nel cui territorio sono situati i mercati all'ingrosso.
I regolamenti di mercato devono essere adottati dai comuni, su proposta degli enti gestori, prima dell' entrata in funzione dei mercati stessi, previa consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle categorie economiche interessate e della camera di commercio.
Per i mercati già istituiti, la modifica dei regolamenti esistenti dovrà avvenire entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle norme transitorie.
Il regolamento non può contenere norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti.
I regolamenti dovranno determinare i livelli minimi di attività cui subordinare la concessione dei magazzini e dei posteggi. I regolamenti dovranno inoltre indicare che l'assegnazione dei magazzini e dei posteggi venga data, a condizioni di parità, in via preferenziale alle cooperative dei produttori, nonchè prevedere una riserva adeguata di spazi ai produttori singoli o associati.
I comuni, in cui è situato il mercato, sono altresì delegati ad approvare i corrispettivi di concessione deliberati dall'ente gestore.
I rapporti relativi alle funzioni delegate sono così regolati:
a) nel corso della delega, il Consiglio e la Giunta possono emanate direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi siano conformi al parere della commissione consiliare competente e siano stati sentiti gli enti delegati stessi;
b) i regolamenti - tipo, di cui al successivo articolo 13, per i comuni nei cui territori sono situati i mercati all'ingrosso, hanno valore di direttiva.
In sede di approvazione dei predetti regolamenti - tipo, il Consiglio regionale indicherà espressamente quali disposizioni di essi abbiano carattere vincolante.
Art. 5
Commissione di mercato
Presso ogni mercato è istituita un' apposita commissione, presieduta dal sindaco del comune in cui ha sede il mercato o da un suo delegato, nominata dal Consiglio del comune medesimo.
La commmissione di mercato è composta da rappresentanti del comune sede di mercato, dell'ente istitutore, dell'ente gestore, della camera di commercio, dei movimenti cooperativi, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni di categoria della produzione, dell'industria di trasformazione, del commercio all' ingrosso, dei commissionari - concessionari del mercato, del commercio al dettaglio e del commercio ambulante, nonchè dall'ufficiale sanitario e, nel caso di mercati ittici o delle carni, dal veterinario comunale.
Il regolamento - tipo dovrà stabilire la composizione numerica della commissione e delle singole rappresentanze ed organizzazioni e, in relazione alla situazione locale e alla tipologia dei singoli mercati, potrà prevedere l'integrazione della commssione stessa con rappresentanti di altre categorie e con il rappresentante dell'istituto nazionale per il commercio estero( ICE).
I rappresentanti del comune sede di mercato sono nominati dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di categoria sono scelti su indicazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.
Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.
Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.
La commissione dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione di mercato ha il compito di esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo proposto dall'ente gestore, sugli orari delle operazioni di mercato, sui criteri per l'assegnazione dei punti di vendita, sui corrispettivi di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi, sul regolamento di mercato, sui provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 12 - lettera c) adottati dall' ente gestore e su ogni altra questione che sarà stabilita dal regolamento di mercato. Decide, inoltre, i provvedimenti disciplinari indicati all'articolo 12 - lettera b).
Art. 6
Direttore di mercato
Ad ogni mercato è preposto un direttore, nominato dall'ente gestore secondo le norme stabilite dal regolamento, il quale deve sovraintendere al regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento e dell'ente gestore.
Art. 7
Servizi e relative tariffe
L'ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato. Esso potrà tuttavia darli in concessione privileggiando, a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi.
Il concessionario non potrà sub - concedere il servizio assunto.
Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono deliberate dall'ente gestore ed approvate nei modi di legge, sentito il parere della commissione di mercato e del comune nel cui territorio è situato il mercato, nel caso in cui l'ente gestore non sia il comune stesso.
In ogni caso, nei mercati all'ingrosso non possono essere imposti pagamenti che non siano relativi a prestazioni effettivamente rese.
Nei mercati può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito, abilitata per legge, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l'ente gestore e l'azienda di credito, e da approvare dal comune sede di mercato.
Art. 8
Venditori ed acquirenti
Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
a) venditori
1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, gli astatori;
2) le organizzazioni dei produttori, di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967 Sito esterno;
3) i produttori singoli e associati, anche se non iscritti negli appositi albi;
4) le cooperative di produttori e loro consorzi;
5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti.
b) acquirenti
1) i commercianti all'ingrosso;
2) i commercianti al minuto;
3) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
4) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi nonchè rappresentanti delle loro associazioni economiche;
5) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;
6) i gruppi d' acquisto e loro consorzi;
7) gli enti comunali di consumo.
Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sono ammessi agli acquisti anche i consumatori.
Sono altresì ammessi ad operare nel mercato mediatori e mandatari purchè iscritti negli appositi albi.
E' vietato ai commercianti e ai commissionari, ammessi ad operare nel mercato, di vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.
I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare, fuori mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'articolo 1, pena la revoca dell'assegnazione.
Gli astatari non possono esercitare, per conto proprio sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto della attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
Ai commissionari e mandatari, che svolgono la loro attività secondo le norme di legge, è consentita una provvigione da concordare fra le parti entro i limiti massimi che saranno stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
Art. 9
Vendita all'asta
La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, ferme restando le norme particolari per i mercati ittici alla produzione.
Il corrispettivo spettante all'astatore è stabilito dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.
L'ente gestore può, in particolari situazioni di mercato e in conformità al regolamento di mercato, promuovere vendite con il sistema dell'astazione per tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte dei produttori singoli o associati, di cooperative di produttori e loro consorzi o di grossisti iscritti all'albo, che ne faranno richiesta.
Art. 10
Vendita dei prodotti
Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, il condizionamento, l'imballaggio, l'etichettatura, la presentazione ed il trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1, si applicano le vigenti norme.
Della esatta osservanza delle norme riguardanti la classificazione, l'imballaggio e la tara dei prodotti in vendita è responsabile il detentore dei prodotti stessi, salvo che si tratti di prodotti in confezioni originarie sigillate. Per gli aspetti igienico - sanitari valgono le norme specifiche del settore.
Art. 11
Norme particolari per i mercati ittici alla produzione
Nei mercati ittici alla produzione la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, il quale si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze.
A tal fine i produttori (pescatori o allevatori di prodotti ittici), le cooperative dei produttori e i loro consorzi e i commercianti all'ingrosso dovranno consegnare i prodotti per la vendita direttamente alla direzione di mercato.
Il regolamento di mercato dovrà in particolare stabilire le norme per lo svolgimento delle aste, le norme relative alla riscossione da parte dell'ente gestore dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e al conseguente versamento del dovuto ai venditori, sulla base delle operazioni d' asta, qualora non venga prevista la istituzione di un servizio di cassa, nonchè l'aliquota massima del diritto di commissione spettante all'ente gestore per detti servizi.
Art. 12
Provvedimenti disciplinari e amministrativi
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;
b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi disposta dalla commissione di mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
c) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dall'ente gestore sentita la commissione di mercato.
Il regolamento di mercato stabilirà le modalità ed i casi di applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Ogni violazione della presente legge e del regolamento comunale di mercato sarà punita con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del tu legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.
La sanzione amministrativa non esclude l'applicazione degli altri provvedimenti disciplinari specificamente previsti dal presente articolo.
Art. 13
Regolamenti - tipo e commercio fuori mercato
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proporrà al Consiglio regionale i regolamenti - tipo sulle materie attinenti la disciplina ed il funzionamento dei mercati all'ingrosso, sentiti gli enti e gli organismi di cui all'articolo 2 - secondo comma. Il Consiglio regionale approverà i regolamenti - tipo entro sei mesi dalla data della proposta della Giunta regionale.
I comuni delegati, nell'adottare i regolamenti di mercato, potranno introdurre anche norme integrative o derogative al regolamento - tipo, salvo per quelle disposizioni espressamente indicate dal Consiglio regionale come vincolanti.
L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori mercato dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengono al funzionamento interno di esso ai sensi dell'art. 4 - terzo comma della legge 25 marzo 1959, n. 125 Sito esterno.
Entro sei mesi dall'approvazione dei regolamenti - tipo da parte del Consiglio regionale, tutti i comuni nel cui territorio non esistono mercati nei quali si svolge commercio all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge, disciplinano il commercio all'ingrosso di tali prodotti tenendo conto, agli effetti dell'art. 4 - quarto comma della legge 25 marzo 1959, n. 125 Sito esterno, delle disposizioni contenute nei regolamenti - tipo relativi al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicheranno le norme del regolamento - tipo che non attengono al funzionamento interno del mercato.
Art. 14
Vigilanza
Nei casi di irregolarità nella gestione del mercato, la Giunta regionale invita l'ente gestore a rimuovere le irregolarità entro un determinato termine; trascorso il quale, il Consiglio regionale nomina un commissario perchè rimuova tali irregolarità.
Art. 15
Pubblicazione dell'elenco dei mercati
L'elenco dei mercati all'ingrosso per i prodotti di cui all'articolo 1, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Presidente della Giunta regionale.
Tale pubbblicazione, che dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione di cui all'articolo 2.
Art. 16
Modifica dei regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti
I comuni, sede di mercati all'ingrosso, dovranno adottare o modificare il regolamento di mercato, in conformità alla precedente legge, su proposta dell'ente gestore, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento - tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro tale data dovrà essere data attuazione al disposto di cui all'art. 2 - sesto comma della presente legge, relativa alla forma di gestione dei mercati.
La Giunta regionale, previa richiesta dell'ente gestore, potrà autorizzare, in deroga al disposto del predetto articolo 2, la prosecuzione della forma di gestione vigente all'entrata in vigore della presente legge, sentito il comune sede di mercato e su conforme parere della commissione consiliare competente.
Art. 17
Commissione di esperti
Ai fini della predisposizione delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 3, la Giunta regionale si avvarrà di una commissione di esperti.
Detta commissione sarà composta da nove membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque.
Fino a che il Consiglio regionale non avrà determinato le indicazioni programmatiche previste all' articolo 3, la Giunta regionale, ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, dovrà sentire, oltre gli enti e le organizzazioni di cui al predetto articolo, anche la commissione di esperti indicata al primo comma del presente articolo. La Giunta regionale rilascierà le suddette autorizzazioni su conforme parere della commissione consiliare competente.
Art. 18
Spese per il funzionamento della Commissione di esperti
Alle spese per il funzionamento della commissione di esperti, di cui all'art. 17 della presente legge, l' amministrazione regionale provvede coi fondi di cui al Capitolo 25900 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla regione - di consigli, commissioni e comitati " del bilancio per l'esercizio 1975 e degli esercizi futuri.
Art. 19
Campo di applicazione della legge
La presente legge si applica a tutti i mercati all' ingrosso della Regione Emilia - Romagna, per i prodotti di cui all'articolo 1, e cessano di avere vigore tutte le disposizioni incompatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 maggio 1975

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