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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 giugno 1975, n. 44

CONFERIMENTO ALL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVETSpA DI UNA ASSEGNAZIONE FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DELLA SpA " IDRORISORSE PER LO SVILUPPO DELL'EMILIA - ROMAGNA( IDROSER)"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 95 del 6 giugno 1975

INDICE

Art. 1 - Finalità dell'assegnazione
Art. 2 - Finanziamento della spesa
Art. 3 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità dell'assegnazione
L'amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla SpA ERVET, di cui alla legge regionale 18 dicembre 1973 n. 44, un' assegnazione speciale di L.50.000.000, per la partecipazione dell'ERVET stessa, mediante sottoscrizione di un equivalente importo di azioni, alla costituzione della società per azioni " Idrorisorse per lo sviluppo dell'Emilia - Romagna IDROSER ".
La costituzione della predetta società IDROSER avverrà:
- secondo le vigenti disposizioni in materia di società per azioni e, in particolare, degli articoli 2458 e seguenti del codice civile;
- in base alla citata legge regionale 18 dicembre 1973 n. 44, ed in particolare alle disposizioni di cui al titolo 1 , nonchè agli articoli 5, 6 e 15 dello statuto dell'ERVET;
- ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 26 febbraio 1975 come modificata dalla deliberazione del 23 aprile 1975 n. 173, concernente " Piano per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche in Emilia - Romagna ", ed in particolare ai sensi della convenzione Regione Emilia - Romagna/ Ente Nazionale Idrocarburi, e di quanto precisato nella stessa deliberazione relativamente ai soci fondatori, alla quota di capitale sociale da sottoscrivere, alla trasferibilità delle azioni, allo statuto, ed alla nomina degli organi della società IDROSER stessa.
Il Presidente della Regione erogherà i fondi di cui al presente articolo previo accertamento della esecutività della deliberazione del Consiglio regionale n. 90 in data 26 febbraio 1975, così come modificata dalla delibera n. 173 del 23 aprile 1975.
Art. 2
Finanziamento della spesa
Al finanziamento della spesa di L.50.000.000, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dalla disponibilità residua conservata sul fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, in applicazione dell' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno, nel rispetto della destinazione attribuita alla stessa nell' apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio 1974.
Art. 3
Variazione di bilancio
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:
Variazione in aumento:
Cap.73260 " Conferimento all'ERVET di una assegnazione finanziaria per la costituzione della SpA " Idrorisorse per lo sviluppo dell'Emilia - Romagna - IDROSER" "( cni) - (titolo II, sezione IV, categoria 2a, rubrica 16a)
L.50.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziazio 1974 sono apportate le seguenti variazioni, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:
a)Variazione in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 giugno 1975

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