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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1975, n. 45

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI - INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1974, N. 51.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 174 del 12 dicembre 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
I contributi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51, sono destinati, oltre che al perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2 della stessa legge, anche all'istituzione, al funzionamento e al potenziamento dei servizi veterinari.
Per l'erogazione dei suddetti contributi si osservano le disposizioni di cui al titolo 1 della citata legge 21 novembre 1974, n. 51 Sito esterno.
Art. 2
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Il primo comma, lettera a) dell'articolo 9 della legge 21 novembre 1974, n. 51 Sito esterno, è sostituito - a partire dall'esercizio 1975 - dal seguente:
a) L.2.850.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'articolo 2.
All'onere per l'anno 1975, ammontante a Lire 50.000.000, si provvede mediante lo storno di pari importo dal capitolo di spesa 18100 " Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate ".
Art. 3
Variazione di bilancio
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in aumento:
Cap.15470 " Concorso nella spesa per l'istituzione, il funzionamento e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale operanti esclusivamente nell'ambito territoriale dei consorzi socio - sanitari costituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1972, n. 10 "
L.50.000.000
b)Variazione in diminuzione:
Cap.18100" Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate "
L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 11 dicembre 1975

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